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Sentenza

Sentenza del 09/04/2024 n. 2338 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Iva - Cessione merce intracomunitaria - Documentazione - Uscita della merce dal territorio nazionale - Ricezione della merce - Dichiarazione postuma del cessionario - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della non corretta applicazione dell'IVA alle cessioni intracomunitarie per il 2013: l'Agenzia ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dalla società per dimostrare l'effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale (mancanza, per alcune fatture, della lettera di vettura/CMR). La società ha invece sostenuto che erano presenti tutti i requisiti per qualificare le operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili (soggetti passivi, natura onerosa, trasferimento del potere di disporre, effettivo trasporto in altro Stato membro). In primo grado la CGT ha rifiutato il ricorso per carente prova dell'uscita della merce; in appello la società ha impugnato tale decisione.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto che la documentazione prodotta era adeguata a provare la spedizione delle merci verso altro Stato membro e, soprattutto, ha affermato che la dichiarazione postuma del cessionario attestante la ricezione della merce non pregiudica il diritto all'esenzione IVA: l'isteresi temporale fra trasporto e dichiarazione successiva non inficia l'applicazione dell'art. 41 d.l. 331/93 e della normativa UE rilevante. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 41 d.l. n. 331/1993

    Richiede la prova del trasferimento delle merci dal fornitore al cliente in altro Stato membro per qualificare la cessione come intracomunitaria non imponibile; la Corte interpreta la norma in senso sostanziale, ammettendo anche dichiarazioni successive del cessionario come prova idonea.

  • art. 138 direttiva 2006/112/CE

    Stabilisce il regime di non applicazione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie a condizione che sia dimostrato il trasferimento delle merci in altro Stato membro; la Corte conferma che la normativa UE consente una prova anche tramite dichiarazioni postume del destinatario.

  • art. 45-bis Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 (modif. n. 282/2011)

    Regolazione delle modalità probatorie e degli obblighi documentali in materia IVA; interpretato come supporto alla flessibilità probatoria, purché la documentazione complessiva dimostri il trasferimento reale.

  • Direttiva 2018/1910/UE del Consiglio (richiami normativi e misure correlate)

    Inserita fra i riferimenti normativi a supporto delle regole sul regime intracomunitario e sugli obblighi di documentazione; contribuisce al quadro che ammette prove anche successive purché attendibili.

  • Iscrizione al VIES

    La registrazione VIES è un elemento utile e generalmente considerato nella valutazione della genuinità delle operazioni intracomunitarie, sebbene non sia di per sé prova unica ed esclusiva.

  • Cass. n. 5761/21

    Giurisprudenza di richiamo che contribuisce alla consolidata interpretazione sulla prova dell'uscita della merce per le cessioni intracomunitarie.

  • Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2017, C-21/16

    Precedente comunitario che tratta i requisiti probatori per le cessioni intracomunitarie e l'ammissibilità di certe tipologie di prova; usato come fondamento interpretativo dalla Corte d'appello.

  • Cass. n. 10006/18

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale nazionale utilizzato per supportare i criteri di prova delle operazioni intracomunitarie.

  • Interpello n. 230 del 1° marzo 2023 (prassi)

    Parere amministrativo che conferma l'orientamento sulla possibilità di attestazioni successive e sugli elementi ritenuti utili per dimostrare l'effettiva movimentazione delle merci.

Massime di principio

  • Il diritto all'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie richiede la prova che la merce sia effettivamente trasferita in un altro Stato membro, ma la prova non deve essere esclusivamente un documento di trasporto 'contemporaneo': anche dichiarazioni postume del cessionario possono essere valutate come prova valida se complessivamente credibili.
  • La documentazione deve essere valutata nella sua globalità (fatture, documenti di trasporto ove presenti, comunicazioni con il cliente, iscrizione VIES, dichiarazioni del destinatario, eventuali documenti doganali o di ricezione): l'assenza di un singolo documento non preclude automaticamente l'esenzione se il quadro probatorio complessivo dimostra il trasferimento.
  • Il contribuente ha l'onere della prova, ma tale onere è assolto con documentazione attendibile e coerente; pertanto è consigliabile conservare ogni elemento comprovante la spedizione e la ricezione (CMR, AWB, lettere di vettura, POD, conferme d'ordine e ricevute del destinatario).
  • Le dichiarazioni successive del destinatario sono ammissibili ma andranno valutate per attendibilità (coerenza con gli altri documenti, tempistiche, iscrizione VIES del cliente, eventuali riscontri di terzi come vettori).
  • In caso di dubbio, è preferibile ottenere e conservare documentazione di trasporto e prova di consegna entro termini ragionevoli per minimizzare il rischio di contestazioni; tuttavia, in sede contenziosa, l'assenza temporanea di tali documenti può essere colmata da dichiarazioni e da altri elementi probatori.
  • L'iscrizione al VIES e il rispetto della normativa comunitaria e nazionale rafforzano la posizione del cedente, ma non sostituiscono la necessità di prova del trasferimento fisico della merce.

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