Sentenza del 09/04/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017: contestazione di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo indicato in dichiarazione (quadro RU, credito contestato pari a Euro 214.089,06), contestazione di detrazioni per canoni di locazione per difetto di inerenza, contestazione di costi ritenuti non deducibili (tra cui spese telefoniche SIM per teleallarmi per Euro 7.747,00), rilievi IRAP su componenti negativi, vari rilievi IVA (infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, infedele dichiarazione con imposta dovuta per Euro 248.034,69, omessa fatturazione, indebita detrazione IVA per Euro 4.921,00) e omissione/omesso versamento di ritenute per Euro 256,00. La società ha eccepito nullità dell'atto per carenza di motivazione e per assenza di valutazione tecnica da parte del MISE relativa al credito R&S, ha prodotto relazione tecnica e perizia giurata a supporto delle attività di sviluppo software e ha invocato la deducibilità delle spese telefoniche come riferite a SIM non suscettibili di uso promiscuo; ha altresì sostenuto di aver versato l'IVA dovuta mediante ravvedimento operoso il 27.12.2018 e impugnato le sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo e per sproporzione.
La decisione
I ricorsi riuniti sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che le riprese non impugnate siano divenute definitive e che gli atti impugnati contengano sufficiente motivazione. In particolare il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato escluso perché l'attività descritta non soddisfa i requisiti di R&S previsti dall'art. 3 del D.L. n.145/2013 (commi 4-5): il software era reperibile sul mercato, non emergevano ore e ruoli documentati, non risultava formazione specifica e il progetto non dimostrava un avanzamento delle conoscenze scientifiche o tecnologiche rilevante per la comunità. Il Tribunale ha affermato che l'agevolazione fiscale richiede stretta interpretazione e onere probatorio a carico del contribuente. Per le spese telefoniche e le detrazioni IVA l'Ufficio ha motivato i recuperi per carenza di documentazione o per uso promiscuo delle utenze; l'IVA contestata come non versata non è risultata provata come effettivamente pagata nonostante la doglianza del contribuente. Le sanzioni sono state ritenute legittime e proporzionate. Condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia per Euro 12.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 D.L. n.145/2013 (conv. L. 21.02.2014 n.9), commi 4 e 5
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici volti all'acquisizione di nuove conoscenze; b) ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze per nuovi prodotti, processi o servizi o per miglioramenti; c) acquisizione, combinazione, utilizzo di conoscenze per produrre piani, progetti o disegni per nuovi o migliorati prodotti/processi/servizi; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, processi o servizi esistenti.
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il credito spetta solo per attività che realizzino un reale progresso delle conoscenze scientifiche o tecnologiche rilevante oltre l'interesse della singola impresa. L'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti è a carico del contribuente.
art. 163 Trattato CE
Riferimento richiamato dall'Ufficio per sostenere che gli aiuti alla ricerca devono perseguire un obiettivo di progresso scientifico/tecnologico con ricadute comunitarie, non meri ammodernamenti aziendali; la Corte condivide la necessità di valutare la rilevanza comunitaria del progetto R&S, salvo che la documentazione non dimostri i requisiti richiesti.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 102 co. 9 e art. 109
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto che, ai fini della deducibilità, la società non abbia prodotto documentazione analitica sufficiente (es. dettaglio ore, ruolo dipendenti, natura d'uso delle SIM), giustificando pertanto la ricostruzione e la ripresa dell'Ufficio.
Massime di principio
- Credito d'imposta R&S: va interpretato restrittivamente; è necessario dimostrare che le attività abbiano finalità e risultati riconducibili a ricerca e sviluppo quali nuovi o significativamente migliorati prodotti/processi/servizi, con documentazione tecnica dettagliata (progetti, fasi, ore per dipendente, ruoli, risultati, eventuali prototipi) che provi la novità e il progresso al di là dell'efficientamento aziendale.
- Onere della prova: incombe sul contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali; la mera descrizione non è sufficiente senza evidenze oggettive e misurabili.
- Valutazione MISE: il parere tecnico preventivo del MISE non è sempre obbligatorio; tuttavia l'assenza di valutazione ministeriale non invalida automaticamente l'accertamento se la documentazione del contribuente è insufficiente e l'Ufficio ha adeguatamente motivato il diniego.
- Spese telefoniche e uso promiscuo: per dedurre integralmente costi relativi a SIM/apparecchi è necessario dimostrare che l'utenza non è suscettibile di uso promiscuo (contratti, ubicazione dispositivi, schede dedicate) e fornire documentazione analitica; in mancanza l'Amministrazione può limitare la deducibilità e la detrazione IVA.
- Prova dei versamenti IVA: il contribuente deve fornire idonea prova (ricevute, annotazioni bancarie, quietanze) dei versamenti effettuati, anche in caso di ravvedimento; senza prova l'Ufficio può ritenere il tributo non versato.
- Sanzioni e proporzionalità: le contestazioni sanzionatorie basate su violazioni documentali o dichiarative sono legittime se applicate nei limiti normativi e motivate; l'eccezione di sproporzione richiede adeguata argomentazione probatoria.
- Effetto delle riprese non impugnate: i rilievi dell'avviso non impugnati si consolidano e non possono essere riesaminati nei ricorsi successivi; è importante impugnare compiutamente l'atto per evitare consolidamento di questioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 1012 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 344 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 348 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 94 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 2338 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 9 apr 2024Sentenza del 09/04/2024 n. 9556 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →