Cassazione Civile, Ordinanza n. 28963/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni di radiologia eseguite nel 1999. L’azienda sanitaria locale propose opposizione e il tribunale accolse l’opposizione; la corte d’appello confermò il rigetto della pretesa creditoria. In cassazione la società dedusse violazione e falsa applicazione di norme civilistiche e speciali sul servizio sanitario, sostenendo che la corte territoriale avesse applicato disposizioni non ancora vigenti nel 1999. Secondo la ricorrente, al momento delle prestazioni essa operava in regime transitorio e il titolo delle prestazioni sarebbe stato la convenzione originaria stipulata ai sensi della legge n. 833/1978, valida sino all’accreditamento istituzionale. Deduceva inoltre che il rapporto pregresso e la mancata contestazione dovessero valere come titolo negoziale per il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, a prescindere dalla non chiarissima motivazione della sentenza impugnata, il ricorso era carente nell’esposizione dei fatti e privo della specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante, in violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 1 e 6 c.p.c. Ha inoltre osservato che le censure non colpivano la reale ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva implicitamente ritenuto non provati sia l’accreditamento della struttura sia un contratto scritto tra le parti, necessario anche nella fase transitoria. Ha quindi confermato il consolidato orientamento secondo cui, anche nel regime di accreditamento transitorio, la struttura privata già convenzionata deve stipulare un apposito contratto scritto con la ASL competente, non surrogabile da comportamenti concludenti né dalla mancata contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata evocata come norma sulla denunciabilità per cassazione della violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetti di autosufficienza e per mancato attacco alla ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 1 c.p.c.
La Corte ha ritenuto carente l’esposizione dei fatti di causa nel ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte ha rilevato l’assenza della specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante ai fini del decidere.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione giudiziale non può sostituire la prova del contratto scritto richiesto nel rapporto tra struttura privata e ASL.
artt. 8-bis, 8-quater, 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamati dalla corte territoriale per affermare che le prestazioni a carico del servizio pubblico richiedono accreditamento e specifici rapporti contrattuali.
d.P.R. 14 gennaio 1997
Richiamato unitamente alla disciplina dell’accreditamento e dei rapporti con le strutture private.
legge n. 724/1994, art. 6, comma 6
Evocata dalla ricorrente nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina transitoria del settore sanitario.
L. Regione Campania n. 4/2011, art. 1, commi 237-quater e seguenti
Richiamata dalla ricorrente come disciplina regionale attuativa del procedimento di accreditamento istituzionale.
decreto regionale n. 19/2012
Richiamato dalla ricorrente come atto attuativo della procedura di accreditamento istituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
d.m. n. 147/2022
Richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.
legge n. 833/1978
Richiamata dalla ricorrente come fonte della convenzione originaria posta a base delle prestazioni rese in regime transitorio.
Massime di principio
- Anche nella fase di accreditamento transitorio delle strutture sanitarie private non è sufficiente l’esistenza di una pregressa convenzione di origine pubblicistica: per ottenere il pagamento delle prestazioni è necessario un apposito contratto scritto con la ASL competente.
- Il contratto tra struttura privata e ASL, ove richiesto dalla disciplina di settore, deve risultare provato in giudizio; la sua esistenza non può essere desunta da meri comportamenti concludenti o dalla mancata contestazione della controparte.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare gli oneri di specifica indicazione dei fatti e dei documenti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non consente di superare carenze dell’esposizione dei fatti o dell’autosufficienza del ricorso quando la censura non dimostri l’errore decisivo della decisione impugnata.
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