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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28963/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni di radiologia eseguite nel 1999. L’azienda sanitaria locale propose opposizione e il tribunale accolse l’opposizione; la corte d’appello confermò il rigetto della pretesa creditoria. In cassazione la società dedusse violazione e falsa applicazione di norme civilistiche e speciali sul servizio sanitario, sostenendo che la corte territoriale avesse applicato disposizioni non ancora vigenti nel 1999. Secondo la ricorrente, al momento delle prestazioni essa operava in regime transitorio e il titolo delle prestazioni sarebbe stato la convenzione originaria stipulata ai sensi della legge n. 833/1978, valida sino all’accreditamento istituzionale. Deduceva inoltre che il rapporto pregresso e la mancata contestazione dovessero valere come titolo negoziale per il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, a prescindere dalla non chiarissima motivazione della sentenza impugnata, il ricorso era carente nell’esposizione dei fatti e privo della specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante, in violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 1 e 6 c.p.c. Ha inoltre osservato che le censure non colpivano la reale ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva implicitamente ritenuto non provati sia l’accreditamento della struttura sia un contratto scritto tra le parti, necessario anche nella fase transitoria. Ha quindi confermato il consolidato orientamento secondo cui, anche nel regime di accreditamento transitorio, la struttura privata già convenzionata deve stipulare un apposito contratto scritto con la ASL competente, non surrogabile da comportamenti concludenti né dalla mancata contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata evocata come norma sulla denunciabilità per cassazione della violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetti di autosufficienza e per mancato attacco alla ratio decidendi.

  • art. 366, primo comma, n. 1 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto carente l’esposizione dei fatti di causa nel ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    La Corte ha rilevato l’assenza della specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto rilevante ai fini del decidere.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione giudiziale non può sostituire la prova del contratto scritto richiesto nel rapporto tra struttura privata e ASL.

  • artt. 8-bis, 8-quater, 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla corte territoriale per affermare che le prestazioni a carico del servizio pubblico richiedono accreditamento e specifici rapporti contrattuali.

  • d.P.R. 14 gennaio 1997

    Richiamato unitamente alla disciplina dell’accreditamento e dei rapporti con le strutture private.

  • legge n. 724/1994, art. 6, comma 6

    Evocata dalla ricorrente nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina transitoria del settore sanitario.

  • L. Regione Campania n. 4/2011, art. 1, commi 237-quater e seguenti

    Richiamata dalla ricorrente come disciplina regionale attuativa del procedimento di accreditamento istituzionale.

  • decreto regionale n. 19/2012

    Richiamato dalla ricorrente come atto attuativo della procedura di accreditamento istituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

  • legge n. 833/1978

    Richiamata dalla ricorrente come fonte della convenzione originaria posta a base delle prestazioni rese in regime transitorio.

Massime di principio

  • Anche nella fase di accreditamento transitorio delle strutture sanitarie private non è sufficiente l’esistenza di una pregressa convenzione di origine pubblicistica: per ottenere il pagamento delle prestazioni è necessario un apposito contratto scritto con la ASL competente.
  • Il contratto tra struttura privata e ASL, ove richiesto dalla disciplina di settore, deve risultare provato in giudizio; la sua esistenza non può essere desunta da meri comportamenti concludenti o dalla mancata contestazione della controparte.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare gli oneri di specifica indicazione dei fatti e dei documenti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di superare carenze dell’esposizione dei fatti o dell’autosufficienza del ricorso quando la censura non dimostri l’errore decisivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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