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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22591/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo conciliativo intervenuto dinanzi alla D.P.L. di Roma in occasione di dimissioni incentivate. Nel verbale era previsto il pagamento di una somma di euro 150.000,00 come importo "netto". Dopo il pagamento, l’Agenzia delle Entrate richiedeva una maggiore imposta, che il lavoratore assumeva di aver dovuto sopportare e per la quale otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’associazione, chiedendone la restituzione. Il tribunale accoglieva l’opposizione dell’associazione e revocava il decreto; la corte d’appello riformava la decisione, ritenendo che la previsione di una somma netta implicasse che l’eventuale maggiore imposizione dovesse gravare sulla parte datoriale. In cassazione l’associazione deduceva: 1) violazione dell’art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, sostenendo che mancassero motivi specifici; 2) violazione dell’art. 1418, co. 2, c.c. e dell’art. 53 Cost., per la mancata declaratoria di nullità della clausola sulla somma netta, perché avrebbe trasferito illegittimamente il carico fiscale su un soggetto diverso dal contribuente; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte d’appello non avesse considerato la clausola che richiamava il regime tributario vigente e che la maggiore imposta dipendesse da circostanze diverse (mutamento del regime fiscale o dati reddituali personali del dipendente).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto l’atto di appello, non soddisfacendo l’onere di autosufficienza; nel merito ha ribadito che l’appello è mezzo a critica libera e che l’art. 434 c.p.c. richiede solo la chiara individuazione delle questioni e delle censure. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva affermato una "neutralità fiscale" del lavoratore, ma aveva solo interpretato la clausola come impegno al pagamento di una somma netta. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione della clausola negoziale, attività riservata al giudice di merito salvo violazione delle regole ermeneutiche o omesso esame di un fatto decisivo; inoltre la censura era contraddittoria e non autosufficiente quanto alla causa della maggiore imposizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione al difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze; non è necessario un formalismo sacramentale né la trascrizione integrale della sentenza o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l’art. 434 c.p.c. per affermare che l’impugnazione deve esporre parte volitiva e parte argomentativa idonee a confutare la decisione di primo grado.

  • art. 1418, co. 2, c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della clausola che prevedeva il pagamento netto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il trasferimento del peso fiscale; la Corte non ha affrontato il merito della questione costituzionale perché la doglianza non colpiva la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei primi due motivi, ma la Corte ha rilevato che le censure erano inammissibili per difetto di pertinenza e di autosufficienza.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è configurabile solo per un fatto decisivo effettivamente non esaminato; non può essere usato per ottenere una rivalutazione dell’interpretazione contrattuale.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando il giudice esprime chiaramente le ragioni della decisione, anche se utilizza passaggi tratti dalle difese di parte.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L’interpretazione delle clausole contrattuali è attività riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l’onere di specificità dei motivi è rispettato quando l’appellante individua le parti della decisione censurate e spiega, anche sinteticamente, perché siano errate; non è necessaria una forma sacramentale né la riproduzione integrale dell’atto impugnato.
  • La deduzione di inammissibilità dell’appello in cassazione richiede autosufficienza: chi la propone deve riportare o allegare in modo adeguato il contenuto dell’atto di appello su cui fonda la censura.
  • La clausola contrattuale o conciliativa che preveda il pagamento di una somma "netta" va interpretata dal giudice di merito secondo i canoni ermeneutici; in cassazione non è consentito chiedere una nuova interpretazione del testo sotto la veste dell’omesso esame di un fatto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se in realtà contesta la valutazione interpretativa del giudice di merito o se il fatto dedotto non risulta decisivo in modo univoco.
  • La censura per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza si fonda su una premessa non affermata dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • Una motivazione che riprenda il contenuto difensivo di una parte non è per ciò solo apparente o nulla, purché le ragioni della decisione siano chiaramente attribuibili al giudice e risultino intellegibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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