Sentenza del 14/11/2019 n. 1567 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti dell'estinzione del giudizio tributario per inattività delle parti, dichiarata dalla Commissione Tributaria Regionale dopo il rinvio disposto dalla Commissione Tributaria Centrale. L'Ufficio riteneva che l'estinzione avesse fatto venir meno l'intero processo e avesse reso definitivi gli avvisi di accertamento originari, legittimando la riscossione. I contribuenti sostenevano invece che l'estinzione operasse esclusivamente nel grado in cui si era verificata e che la sentenza di merito già pronunciata in senso favorevole al contribuente fosse divenuta definitiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e confermato l'illegittimità della cartella di pagamento. Ha stabilito che l'estinzione del giudizio intervenuta nel grado di appello non fa rivivere l'atto impositivo originariamente impugnato, ma determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito già pronunciata, salvo modifiche intervenute nel procedimento estinto. È stato inoltre accolto l'appello incidentale dei contribuenti e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3
L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
L'estinzione per inattività opera limitatamente al grado di giudizio nel quale si verifica e rende inefficaci gli atti di quel grado, senza travolgere automaticamente le sentenze di merito già pronunciate nei gradi precedenti.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Consente di applicare al processo tributario le norme del codice di procedura civile sugli effetti dell'estinzione, purché compatibili con la disciplina tributaria.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 49
Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'articolo 337 e salvo quanto disposto dal presente decreto.
Rende applicabili al giudizio tributario d'impugnazione le norme processuali civili richiamate, comprese quelle sugli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Estende al giudizio d'appello tributario le disposizioni compatibili relative al procedimento di primo grado, comprese quelle sull'estinzione per inattività delle parti.
Art. 310, comma 2, c.p.c.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di rito pronunciate nel corso del processo.
L'estinzione non elimina automaticamente ogni effetto processuale precedente; restano ferme le sentenze già pronunciate, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
Art. 338 c.p.c.
L'estinzione del procedimento d'appello [...] fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Quando il giudizio d'appello si estingue, la sentenza impugnata diventa definitiva, a meno che nel procedimento estinto siano stati adottati provvedimenti modificativi dei suoi effetti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'estinzione per inattività delle parti produce effetti limitati al grado di giudizio in cui viene dichiarata.
- Se esiste una precedente sentenza di merito favorevole al contribuente e il successivo giudizio di impugnazione si estingue, tale sentenza può passare in giudicato e non può essere ignorata dall'Amministrazione finanziaria.
- L'estinzione del giudizio d'impugnazione non consente, di regola, di far rivivere automaticamente l'atto impositivo originariamente impugnato quando una precedente decisione di merito lo aveva annullato o aveva definito favorevolmente la controversia.
- Prima di procedere alla riscossione, l'Amministrazione deve verificare quale decisione sia divenuta definitiva e quali effetti siano stati effettivamente prodotti dall'estinzione del giudizio.
- La condanna alle spese segue normalmente il principio di soccombenza, anche quando la controversia riguarda la legittimità della riscossione e non direttamente la correttezza dell'accertamento tributario.
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