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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. 0081496 del 7.11.2025 adottato dal Ministero dell’Interno, comunicato in data 10.11.2025, con cui è stata disposta in favore della soc. Globalagri S.r.l. l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa) presso il Centro Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM), per un fabbisogno di 12 mesi” (CIG B752B47471); - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente; nonché - per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità del ricorrente a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.), e per la conseguente condanna - dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202515351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei destinati ai cavalli della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della società aggiudicataria deducendo, in primo luogo, l'assenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare, per asserita nullità del contratto di avvalimento stipulato con la società ausiliaria e per mancanza, in capo a quest'ultima, di una certificazione ISO 9001:2015 idonea e pertinente. Ha inoltre sostenuto che il precedente contratto prodotto dall'ausiliaria non fosse analogo a quello oggetto di gara, riguardando una mera vendita all'ingrosso e non una fornitura continuativa comprensiva di conservazione e distribuzione. Il motivo decisivo ha riguardato l'omessa produzione dell'allegato n. 11 all'offerta economica: tale documento, richiesto a pena di esclusione dall'art. 14 del disciplinare, conteneva i prezzi unitari offerti per ciascun materiale. La stazione appaltante aveva consentito all'aggiudicataria di produrlo mediante soccorso istruttorio. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 101 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 12 e 14 del disciplinare, assumendo che il soccorso non potesse sanare l'omissione di un documento essenziale dell'offerta economica. È stata altresì dedotta l'inaffidabilità dell'aggiudicataria, desunta dai plurimi interventi della stazione appaltante per la regolarizzazione della documentazione di gara. Sono state formulate anche domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha esaminato e accolto il terzo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Ha ricostruito le quattro forme di soccorso previste dall'art. 101 d.lgs. 36/2023: soccorso integrativo o completivo per il recupero della documentazione necessaria alla partecipazione; soccorso sanante per inesattezze, omissioni o irregolarità della documentazione amministrativa; soccorso istruttorio in senso stretto per chiarimenti sull'offerta tecnica o economica; soccorso correttivo per la rettifica, su iniziativa dell'operatore, di errori materiali dell'offerta. Ha sottolineato che le prime due forme non possono riguardare la documentazione costitutiva dell'offerta tecnica o economica. Il disciplinare imponeva, a pena di esclusione, sia il documento di offerta economica generato dal sistema sia l'allegato n. 11, contenente i prezzi unitari dei singoli materiali. L'allegato era essenziale perché consentiva di verificare il rispetto dei prezzi unitari massimi e di determinare, in fase esecutiva, il corrispettivo dovuto in relazione alle quantità effettivamente fornite. Poiché l'aggiudicataria aveva prodotto soltanto il documento generato dal sistema, omettendo integralmente l'allegato n. 11, la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla e non poteva consentirne la produzione mediante soccorso istruttorio. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione. Le domande ulteriori sono rimaste assorbite o comunque non definite nel dispositivo. Il Ministero dell'Interno e la società aggiudicataria sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché alla restituzione solidale del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il testo richiama le quattro forme di soccorso: integrativo o completivo, sanante, istruttorio in senso stretto e correttivo.

    Il soccorso non può essere utilizzato per integrare o sanare l'omessa produzione di documenti che compongono l'offerta tecnica o economica; per tali offerte sono ammessi soltanto chiarimenti sui contenuti e la rettifica di errori materiali nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 120 comma 5 c.p.a.

    il giudizio è di norma definito, anche in deroga al co. 1, primo periodo, dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti

    La controversia in materia di appalti può essere definita con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

    La sentenza semplificata può motivare mediante il sintetico richiamo alla questione di fatto o di diritto decisiva.

  • art. 122 c.p.a.

    dichiarandosi ... la disponibilità del ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto

    La ricorrente ha prospettato la domanda di inefficacia del contratto e di subentro; il testo della decisione non definisce tali domande nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive a pena di esclusione la produzione di uno specifico documento contenente elementi essenziali dell'offerta economica, l'omessa allegazione integra una carenza dell'offerta e impone l'esclusione del concorrente.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire successivamente un documento che costituisce parte essenziale dell'offerta tecnica o economica e che consente di determinare o verificare elementi sostanziali della proposta.
  • La distinzione tra documentazione amministrativa e documentazione costitutiva dell'offerta impedisce di utilizzare il soccorso integrativo o sanante per colmare omissioni relative all'offerta economica; per quest'ultima sono ammessi, nei limiti di legge, chiarimenti sui contenuti e la rettifica di errori materiali, non la formazione postuma dell'offerta.
  • È legittima l'esclusione quando l'omessa produzione dell'elenco dei prezzi unitari impedisce alla stazione appaltante sia di verificare il rispetto dei limiti economici previsti dalla lex specialis sia di determinare il corrispettivo nella fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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