Ordinanza n. 1613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno denominato “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato da un’università rumena. Secondo quanto rilevato in sede cautelare, il diniego ministeriale si fondava, da un lato, sulla ritenuta non validità dell’attestato formativo quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, dall’altro, sulla comparazione concreta tra il percorso formativo rumeno e quello italiano, con conclusione nel senso di un’incolmabile differenza tra le due formazioni. Il Ministero ha sostenuto che tali profili potrebbero condurre al probabile accoglimento dell’appello, ferma la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Ha ravvisato un fumus boni iuris qualificato, ritenendo che alcuni profili dell’appello possano condurre al probabile accoglimento, in particolare quanto alla verifica della validità del titolo estero come abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata in Romania e quanto alla comparazione concreta dei percorsi formativi rumeno e italiano. Il Collegio ha precisato che tali questioni richiedono comunque approfondimento nel merito. Quanto al periculum in mora, la sospensione è stata ritenuta necessaria per evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e per mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando i motivi d’appello presentino profili tali da far presumere il probabile accoglimento, pur richiedendo le questioni un ulteriore approfondimento nella fase di merito.
- Nel giudizio cautelare relativo al riconoscimento di un titolo professionale estero, assumono rilievo sia la verifica della validità del titolo quale abilitazione all’esercizio della professione regolamentata nello Stato di origine, sia la comparazione concreta tra il percorso formativo estero e quello previsto nello Stato di destinazione.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nell’esigenza di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino alla definizione del giudizio di merito.
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