Cassazione Penale, Sentenza n. 1519/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia che, pur avendo ritenuto sussistenti il fumus del reato di stampa clandestina (art. 16 I. n. 47/1948) e il periculum in mora, aveva revocato il sequestro conservativo disposto sul quotidiano online "Linea Libera" e relative pagine social. Il Procuratore ha censurato la revoca per presunta erronea applicazione del principio di proporzionalità alle cautele reali e per motivazione ritenuta meramente apparente o basata su elementi inconferenti (tra cui la valutazione del contenuto informativo, della pena possibile e della condotta del Bianchini). Ha inoltre sostenuto che la stampa clandestina non richiede la "clandestinità totale" per essere integrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Pistoia. I giudici di legittimità hanno affermato che il principio di proporzionalità è applicabile anche alle misure cautelari reali (compreso il sequestro preventivo) e che, nel caso di sequestro impeditivo, il giudice deve motivare adeguatamente sull'impossibilità di ottenere lo stesso risultato con misure meno invasive o modulare la misura per non compromettere la funzionalità del bene oltre le esigenze cautelari. Tuttavia la Corte ha censurato il Tribunale per aver disatteso l'obiettivo normativo primario (impedire l'esercizio della stampa senza le garanzie di identificabilità dei responsabili) sostituendolo con valutazioni sulla gravità della pena, sulla qualità informativa della testata e sulla disponibilità del direttore, rilevando altresì l'irrilevanza della spontanea assunzione di responsabilità in luogo delle formalità previste dalla legge. L'ordinanza è stata quindi annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 47/1948 (I. n. 47 del 1948)
L'art. 5 impone l'obbligo di registrazione della testata; l'art. 16 disciplina il reato di stampa clandestina. La Corte rileva che la mancanza delle formalità che assicurano l'identificabilità del direttore rende la stampa clandestina e giustifica misure volte a impedirne l'esercizio; la semplice presenza di contenuti informativi o la dichiarata assunzione di responsabilità non neutralizzano il carattere clandestino.
Codice di procedura penale
art. 275, comma 2; art. 321; art. 125, comma 3; art. 324
Gli artt. richiamati disciplinano le cautele reali e i criteri di proporzionalità e motivazione delle misure cautelari. La Corte afferma che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sono applicabili anche al sequestro preventivo e che il giudice deve motivare sull'impossibilità di misure meno invasive o modulare la misura.
Codice penale
La Corte osserva che considerazioni sul cemento della pena o su benefici penali personali (art. 131-bis) attengono alla risposta sanzionatoria personale e non possono sostituire la valutazione sulla necessità e modalità della misura cautelare reale.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiama il principio costituzionale che prevede il sequestro quando la legge ordinaria stabilisce l'obbligo di indicazione dei responsabili nella stampa; la finalità è bilanciare libertà di stampa e responsabilità attraverso garanzie di identificabilità.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità (adeguatezza, gradualità) si applica anche alle misure cautelari reali: il giudice deve verificare se il risultato perseguito può essere ottenuto con misure meno invasive o modulando la misura.
- Nel sequestro impeditivo volto a impedire l'esercizio illecito sostenuto da stampa clandestina, il punto centrale è l'assicurazione dell'identificabilità dei responsabili ex lege; valutazioni sulla qualità informativa o sulla possibile pena non possono prevalere su tale obiettivo.
- La spontanea o pubblica assunzione di responsabilità da parte di un presunto direttore non è sufficiente a sanare l'assenza delle formalità previste (registrazione, direttore iscritto all'albo) e non elimina il carattere clandestino della testata.
- Il giudice che revoca o limita un sequestro deve motivare con argomentazioni razionalmente verificabili e attinenti alle finalità cautelari, evitando ragionamenti meramente equitativi o basati su profili soggettivi non pertinenti.
- Nell'ipotesi di siti o testate online la valutazione richiede attenzione alle modalità meno invasive (es. oscuramento parziale, blocco di singoli contenuti, misure tecniche mirate) prima di disporre un sequestro totale della testata.
- Le considerazioni circa la possibilità di misure alternative devono essere documentate e specifiche: non è sufficiente elencare genericamente fattori attenuanti o il requisito soggettivo dell'indagato.
Testo integrale
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