Sentenza n. 988/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso a costruire n. protocollo 10848/2020 del 13/02/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, verificando il rispetto delle formalità e dei termini previsti dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi contro il diniego edilizio. Spese compensate per la peculiarità e complessità delle questioni dedotte.
Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale su un lotto in località Spinete
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale del 13 febbraio 2020. L’amministrazione aveva ritenuto non rispettato il lotto minimo di 800 mq previsto dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G., computando soltanto le superfici dotate di potenzialità edificatoria ed escludendo quelle gravate da vincolo a verde pubblico e da viabilità di previsione; aveva inoltre rilevato l’assenza di accesso e di servitù di passaggio e richiamato le previsioni infrastrutturali del piano particolareggiato. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e carenza di motivazione, per omessa adeguata confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego; violazione dell’art. 13 delle N.T.A. e carenza istruttoria, sostenendo che il lotto avesse una superficie edificabile di 805 mq, che il vincolo di viabilità non fosse efficace, che l’interclusione fosse imputabile al Comune e che le opere di urbanizzazione primaria fossero state realizzate; infine, eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Il Comune chiedeva il rigetto. Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con atto sottoscritto il 3 settembre 2026, notificato al Comune il 7 settembre e depositato l’8 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
il Collegio, appurata l’osservanza delle formalità e tempistiche prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non può che prendere atto della rinuncia al ricorso
La rinuncia produce l’effetto estintivo quando sono rispettate le formalità e le tempistiche previste dall’art. 84 c.p.a.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il Collegio, appurata l’osservanza delle formalità e tempistiche prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non può che prendere atto della rinuncia al ricorso e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.
La rinuncia al ricorso, una volta verificata la regolarità delle formalità e dei termini, comporta l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.; in tale ipotesi il giudice non esamina nel merito le censure contro l’atto impugnato.
Come è indicizzato
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