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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31581/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata nel provvedimento la statuizione di merito resa in appello, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 dicembre 2024, deducendo l'errata applicazione dell'art. 385 c.p. e, in particolare, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, quantomeno nella forma putativa. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 42, 43, 47, 54, 59 e 385 c.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma contestata dal ricorrente; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a rivalutare il fatto e la prova.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato insieme ad altre disposizioni penali come parametro della dedotta violazione, ma senza autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al profilo soggettivo, senza specifica interpretazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 47 c.p.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della dedotta applicabilità dell'errore sul fatto, perché la censura è giudicata inammissibile.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato quale base della scriminante dello stato di necessità; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua sussistenza, ravvisando una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato in relazione allo stato di necessità putativo; la Corte non esamina nel merito la questione per inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare formalmente una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La deduzione della mancata applicazione di una scriminante, anche nella forma putativa, deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito; se il motivo mira in realtà a contestare tali accertamenti, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudizio di legittimità non incide sulla decisione di merito impugnata e si applicano le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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