Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33655/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) violazione dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, contestando l'insufficienza della documentazione probatoria (assenza di conteggi contabili formali e di consulenza contabile) e ritenendo che solo la contabilità aziendale avrebbe potuto confermare gli ammanchi contestati; 2) errata applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità (art. 61, n.7 c.p.), sostenendo che in caso di reato continuato si dovrebbe valutare il danno complessivo oppure, secondo altra dottrina, che la valutazione deve avvenire per ciascuna singola condotta e dunque le molte sottrazioni di modesto importo non configurerebbero l'aggravante; 3) motivazione carente, illogica e contraddittoria della sentenza impugnata (censura generica e non specificata).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., che va esclusa. Ha rigettato il primo motivo (prova e vizio di motivazione) ritenendo congrua la valutazione probatoria sulla base della documentazione, dei filmati di videosorveglianza e di accertamenti in atti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità. Per l'esclusione dell'aggravante è stata eliminata la maggiorazione di pena e la pena finale è stata rideterminata in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione e euro 866,00 di multa. La sentenza di appello è annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento dell'aggravante, mentre il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che nel rito abbreviato la documentazione versata negli atti dalla persona offesa è utilizzabile e, se corroborata da altri elementi (filmati, riscontri), può essere sufficiente a fondare la condanna senza ulteriori accertamenti contabili.

  • art. 61, n. 7, cod. pen.

    Riguarda l'aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità. La Corte ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui, nel reato continuato, l'apprezzamento della gravità del danno ai fini dell'aggravante deve riferirsi al danno cagionato da ciascuna singola condotta e non al danno complessivo derivante dall'unificazione delle pene; perciò l'aggravante è stata esclusa perché le singole sottrazioni risultavano di entità contenuta.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in motivazione per spiegare che la continuazione produce un'unificazione della pena (quoad poenam) ma non altera l'autonomia dei singoli reati rispetto ad altri istituti (quali l'applicazione dell'aggravante per danno), giustificando la valutazione della gravità del danno per ciascun fatto.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la documentazione prodotta dalla parte offesa, se versata negli atti, è pienamente utilizzabile come elemento probatorio; tuttavia la sua valenza dimostrativa deve essere valutata con gli altri elementi (filmati, riscontri oggettivi) per raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In caso di reato continuato, per l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità (art. 61 n.7 c.p.) la giurisprudenza maggioritaria valuta il danno riferito a ciascuna singola condotta e non il danno complessivo aggregato: molte sottrazioni di modesto importo, anche se sommate, possono non integrare l'aggravante.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello celebrato con giudizio abbreviato è circoscritta: il giudice deve assumere d'ufficio gli elementi di prova assolutamente necessari, ma non è obbligato ad eseguire ogni accertamento chiesto dalla difesa se i fatti risultano già provati da altri elementi.
  • Le censure generiche e non specificamente motivate in cassazione sono inammissibili: occorre indicare con precisione i vizi di diritto o di motivazione per consentire l'esame di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.