Sentenza n. 701/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 528/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila - RG 149/2024, notificata come per legge in data 13/03/2025, riguardante Bonus Carta Elettronica del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 528/2024, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica del docente per le annualità indicate in giudizio, per complessivi 2.500 euro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 528/2024 della Corte d’Appello di L’Aquila, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 13 marzo 2025. La pronuncia aveva riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio annuo di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per un importo complessivo di 2.500 euro, oltre alle spese processuali liquidate nel giudizio presupposto. La ricorrente chiedeva l’attuazione del giudicato, il pagamento delle somme dovute con accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il 14 ottobre 2026 ha comunicato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la ricorrente ha attestato l’integrale soddisfazione della pretesa e il Ministero ha quindi ottemperato al giudicato. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero per soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La riduzione dell’importo è stata giustificata con lo scaglione fino a 5.000 euro e con la natura seriale del contenzioso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettrico dell’importo complessivo di euro 2.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La disposizione è indicata quale base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 1 l. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettrico dell’importo complessivo di euro 2.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La norma è richiamata come fonte del beneficio annuale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Quando la pretesa oggetto di un ricorso per ottemperanza è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, viene meno la materia del contendere.
- Se l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto non esclude la sua soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, che possono essere poste a suo carico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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