Cassazione Penale, Sentenza n. 40316/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/07/2021 che confermava le condanne pronunciate dal Tribunale di Palermo (07/02/2019). Sintesi delle censure principali: - CIRESI: contestava la nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice (artt. 179 e 525 c.p.p.), l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori CHIARELLO e GRAVAGNA (art. 197-bis, art. 64 c.p.p.), vizi di motivazione circa il riconoscimento e l'attendibilità dei collaboratori e travisamento della prova (art. 192 c.p.p., art. 416-bis c.p.). - BERTOLINO: censurava la carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 d.l. 152/1991). - LAURICELLA: deduceva nullità e carenze di motivazione (artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p.), contestava la genericità della contestazione dell'aggravante "fatto commesso da partecipe ad associazione mafiosa" (art. 417 c.p.), l'illecita applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) e l'erronea valutazione delle prove e delle dichiarazioni della persona offesa. - TESTA: ha proposto molte censure, tra cui nullità del decreto che dispone il giudizio per presunta mancata terzietà del giudice dell'udienza preliminare, richieste di rinnovazione dell'istruttoria, ed eccezioni sull'intraneità all'associazione mafiosa e sull'attendibilità delle dichiarazioni dei molteplici collaboratori di giustizia; contestava inoltre l'aggravante dell'associazione armata e del metodo mafioso e la valutazione delle intercettazioni e delle persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze, in gran parte, aspecifiche, ripropositive del merito e non idonee a contestare logicamente la motivazione delle sentenze di merito (principio della "doppia conforme" e limite del sindacato di legittimità). In particolare: il vizio per mutamento della composizione del giudice è stato ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza sulle rinnovazioni; le censure circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori sono risultate non provate o non specifiche; le questioni di fatto e di attendibilità delle prove sono state ricondotte alla competenza del giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo manifeste illogicità; le doglianze generiche sulla carenza motivazionale sono state respinte. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, rifusione delle spese delle parti civili e condanna alla somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 179 c.p.p.
Riferito dalla difesa per lamentare il vizio di composizione del giudice; la Corte ha ritenuto che il mutamento della composizione non comporta automaticamente la nullità degli atti se le parti non hanno chiesto la rinnovazione delle prove.
art. 525 c.p.p.
Applicato nel quadro del principio di immutabilità del giudice: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la conservazione degli atti svolti da collegio diversamente composto, salvo richiesta di rinnovazione da parte delle parti.
artt. 468, 493, 495 c.p.p.
Norme sulla rinnovazione del dibattimento e sulle richieste probatorie accessorie; la Corte ha ricordato l'onere delle parti di chiedere specificamente la rinnovazione quando cambia la composizione del collegio.
art. 197-bis c.p.p.
Disciplina dell'assunzione di dichiarazioni dei collaboratori con modalità particolari; la Corte ha ritenuto che l'onere di allegare l'incompatibilità del dichiarante fosse della parte che lo eccepisce e che nel caso le formalità erano state rispettate.
art. 64 c.p.p.
Avvisi al dichiarante previsto dall'articolo; la Corte ha osservato che CHIARELLO e GRAVAGNA avevano ricevuto gli avvisi richiesti e quindi l'escussione era regolare.
art. 12 c.p.p.
Richiamato nel contesto dell'analisi delle connessioni processuali: non ogni iscrizione o procedimento a carico del dichiarante rende automaticamente incompatibile la sua audizione.
art. 192 c.p.p.
Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e della chiamata di correo; la Corte conferma che la chiamata del correo può avere valore probatorio se sostenuta da riscontri, e la valutazione dell'attendibilità resta di merito.
art. 416-bis c.p.
Reato di associazione di tipo mafioso: applicato per le condanne; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sull'intraneità degli imputati in base a dichiarazioni e riscontri.
art. 7 d.l. 152/1991
Aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che il contenuto semantico delle espressioni e il richiamo al mandamento possano legittimamente integrare tale aggravante se motivati dai giudici di merito.
art. 629 e art. 628 c.p.
Riguardano le aggravanti per il reato di estorsione e la contestazione della circostanza "commesso da partecipe ad associazione mafiosa"; la Corte ha confermato che l'aggravante può essere contestata "in fatto" se i presupposti sono individuabili.
art. 81 c.p.
Regole sulla continuazione e aumento di pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione dell'aumento, purché motivato.
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sufficiente e non suscettibile di revisione in cassazione se coerente.
art. 616 c.p.p.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di liquidare le spese delle parti civili; invocata per la condanna alle spese processuali.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Valore probatorio della chiamata del correo: la Corte ha ribadito che le chiamate, se riscontrate, possono avere valore e che i riscontri possono essere di qualsiasi natura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure di merito già affrontate in appello: deve indicare specificamente i vizi di diritto e la loro decisività rispetto alla motivazione impugnata, altrimenti è inammissibile.
- In caso di mutamento della composizione del collegio, la semplice sostituzione non comporta automaticamente la nullità degli atti: le parti devono tempestivamente chiedere la rinnovazione delle prove se ritengono che il nuovo assetto renda necessaria la ripetizione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili se le formalità previste (avvisi, accertamenti di compatibilità) sono state rispettate; l'onere probatorio dell'incompatibilità grava sulla parte che lo eccepisce prima dell'assunzione delle dichiarazioni.
- La Corte di cassazione è giudice della motivazione e del diritto, non del merito: non può rivedere valutazioni di fatto e credibilità delle prove se queste non mostrano contraddizioni o illogicità manifeste.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta dal contenuto e dal "valore semantico" delle espressioni usate e dal richiamo alla appartenenza al mandamento, purché la motivazione del giudice di merito sia chiara e coerente.
- La contestazione "in fatto" di circostanze aggravanti è ammissibile quando la descrizione materiale dei fatti integra in modo chiaro gli elementi dell'aggravante; non è sempre necessaria la citazione espressa della norma incriminatrice.
- La disponibilità di armi da parte di un'associazione mafiosa può essere desunta da indicatori concreti (intercettazioni, dichiarazioni, atti processuali) e, nelle cosiddette "mafie storiche", la disponibilità di armi può essere considerata elemento notorio se adeguatamente motivato.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello sono eccezionali e richiedono che il giudice di appello ritenga l'istruttoria incompleta; il sindacato della Cassazione si limita a verificare la ragionevolezza della motivazione che ha respinto tale richiesta.
- Le doglianze che attengono alla congruità della pena o alla determinazione degli aumenti per continuazione sono sindacabili nella misura in cui si dimostri un difetto di motivazione o arbitrarietà, ma la discrezionalità del giudice di merito è ampia se accompagnata da adeguata motivazione.
- Se un motivo di impugnazione è generico o non si confronta puntualmente con le ragioni giuridiche e fattuali esposte nella sentenza impugnata, può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
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