Cassazione Penale, Ordinanza n. 05636/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti con cessione di dosi. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, contestando sostanzialmente la determinazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte di merito aveva infatti confermato una pena di poco superiore al minimo edittale, valorizzando il numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta e l'avvenuta cessione di quattro dosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse adeguata e che il giudice di merito, ai fini dell'art. 133 c.p., possa valorizzare anche solo alcuni degli elementi ivi indicati, purché ritenuti prevalenti e idonei a sorreggere la quantificazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, confermata nei gradi di merito.
art. 133 c.p.
Ai fini del trattamento sanzionatorio il giudice di merito può considerare uno o più elementi ritenuti prevalenti; la relativa valutazione discrezionale non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione idonea a spiegare l'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 133 c.p. anche quando valorizzi soltanto alcuni degli elementi ivi indicati, purché scelti come prevalenti e logicamente idonei a sorreggere la quantificazione della pena.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto correttamente considerati.
- La pena di poco superiore al minimo edittale può essere ritenuta adeguata quando il giudice richiami circostanze concrete del fatto, come la quantità di dosi ricavabili dalla sostanza e l'effettiva cessione di parte di esse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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