Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5691/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 18/2025

Giustizia amministrativa202601656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 18/2025, sul riconoscimento della Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 18/2025, notificata il 17 gennaio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell'11 marzo 2026. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e le spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti per l'ottemperanza in ragione della mancata impugnazione del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inadempimento ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo pagamento o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta; ha precisato che il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale e che il commissario dovrà depositare gli atti tramite PAT. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sino al soddisfo oppure, se questo non interviene, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, occorre che il titolo giudiziale sia esecutivo e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento; la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, concorre a dimostrarne la definitività.
  • In caso di persistente inadempimento a un ordine di pagamento emesso in sede di ottemperanza, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e sino al pagamento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire integralmente il titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza; il compenso del commissario può essere liquidato successivamente con decreto collegiale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.