Regolamento (UE) 2016/2022
Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce le informazioni standardizzate che le imprese di paesi terzi devono trasmettere a ESMA per ottenere la registrazione ai fini dell’accesso al mercato dell’Unione. Stabilisce inoltre come devono essere presentate ai clienti le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, imponendo requisiti di lingua, leggibilità e chiarezza. L’obiettivo è assicurare uniformità, trasparenza e corretta identificazione degli operatori esteri ammessi a fornire servizi di investimento nell’Unione.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che le imprese di paesi terzi devono fornire a ESMA per la registrazione e sul formato delle informazioni da comunicare ai clienti nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di paesi terzi che presentano domanda per prestare servizi o attività di investimento nell’Unione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), nonché alla comunicazione ai clienti delle informazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del medesimo regolamento. L’ambito territoriale è l’Unione europea, con effetto diretto negli Stati membri; il regolamento disciplina anche le informazioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo di stabilimento. È previsto un rinvio dell’applicazione per allinearla alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
Informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e formato delle informazioni ai clienti
Il regolamento delegato (UE) 2016/2022 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) definendo norme tecniche uniformi per la registrazione delle imprese di paesi terzi presso ESMA e per le informazioni da fornire ai clienti nell’Unione. La disciplina mira a facilitare l’identificazione degli operatori esteri, garantire la tracciabilità delle autorizzazioni nel paese terzo e assicurare che le comunicazioni ai clienti siano chiare, leggibili e comprensibili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi o attività di investimento nell’Unione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Riguarda, inoltre, le informazioni da fornire ai clienti previste dall’articolo 46, paragrafo 5, dello stesso regolamento. L’applicazione è diretta in tutti gli Stati membri e decorre dalla data indicata dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Informazioni richieste per la registrazione presso ESMA
Per consentire a ESMA di identificare e registrare correttamente l’impresa, devono essere forniti una serie di dati anagrafici, identificativi e regolatori. In particolare, l’impresa deve comunicare:
- la denominazione completa, comprensiva della denominazione legale e di ogni altra denominazione commerciale utilizzata;
- i recapiti della sede centrale, con indirizzo, telefono ed e-mail;
- i recapiti della persona responsabile della domanda, con telefono ed e-mail;
- il sito Internet, se disponibile;
- il numero di identificazione nazionale, se disponibile;
- il LEI, se disponibile;
- il BIC, se disponibile;
- il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo, nonché, se vi sono più autorità competenti, l’indicazione dei rispettivi ambiti di competenza;
- il link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;
- le informazioni sui servizi e sulle attività di investimento e sui servizi accessori autorizzati nel paese terzo;
- i servizi di investimento, le attività e gli eventuali servizi accessori che l’impresa intende prestare nell’Unione.
Aggiornamento delle informazioni e documentazione di supporto
L’impresa di paese terzo deve comunicare a ESMA, entro 30 giorni, ogni modifica delle informazioni relative alla denominazione, ai recapiti, agli identificativi, nonché ai servizi autorizzati nel paese terzo e a quelli che intende prestare nell’Unione. Le informazioni relative ai servizi e alle attività autorizzati nel paese di stabilimento devono essere trasmesse tramite dichiarazione scritta dell’autorità competente del paese terzo. I documenti di accompagnamento devono essere in inglese; se redatti in un’altra lingua, devono essere accompagnati da traduzione giurata in inglese.
Requisiti linguistici e di formato verso ESMA
Tutte le informazioni inviate a ESMA devono essere redatte in inglese e in caratteri latini. Il regolamento impone così un formato uniforme, funzionale alla registrazione e al confronto dei dati a livello europeo.
Informazioni ai clienti nell’Unione
Le informazioni previste dall’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono essere fornite ai clienti su supporto durevole. Devono essere redatte in inglese oppure nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui il servizio è prestato. Inoltre, devono essere presentate in modo leggibile, con struttura idonea a facilitarne la lettura e con uso di colori che non ne compromettano la comprensibilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita e coordinata con quella del regolamento (UE) n. 600/2014, in modo da garantire coerenza temporale tra il quadro sostanziale e le relative norme tecniche di attuazione.
Disposizioni principali
Informazioni per la registrazione presso ESMA
L’impresa di un paese terzo che richiede la prestazione di servizi o attività di investimento nell’Unione deve trasmettere a ESMA le informazioni elencate all’articolo 1: denominazione completa e altre denominazioni commerciali, recapiti della sede centrale, recapiti del responsabile della domanda, sito internet se disponibile, numero di identificazione nazionale se disponibile, LEI se disponibile, BIC se disponibile, dati dell’autorità competente del paese terzo e, se del caso, dei diversi ambiti di competenza, link ai registri delle autorità del paese terzo, servizi e attività autorizzati nel paese di stabilimento, nonché servizi di investimento, attività e servizi accessori che intende prestare nell’Unione.
Aggiornamento delle informazioni e prova dell’autorizzazione
Ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 1, lettere da a) a g) e lettere j) e k), deve essere comunicata a ESMA entro 30 giorni. Le informazioni relative ai servizi e alle attività autorizzati nel paese terzo, di cui alla lettera j), devono essere comunicate mediante dichiarazione scritta rilasciata da un’autorità competente del paese terzo.
Lingua e formato della documentazione per ESMA
Le informazioni trasmesse a ESMA devono essere redatte in inglese e in caratteri latini. I documenti di accompagnamento devono essere in inglese oppure, se redatti in un’altra lingua, accompagnati da traduzione giurata in inglese.
Informazioni da fornire ai clienti nell’Unione
Le informazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono essere fornite ai clienti su supporto durevole. Devono essere in inglese oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i servizi sono prestati, e devono essere presentate in modo leggibile, strutturato e senza colori che ne compromettano la comprensibilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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