Cassazione Penale, Sentenza n. 13155/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 341‑bis c.p., con particolare riguardo al requisito della "pubblicità" (luogo pubblico o aperto al pubblico e presenza di più persone). Il ricorrente sosteneva che non fosse provata la compresenza e la percezione dell'offesa da parte di più soggetti e che tra i presenti vi fossero pubblici ufficiali impegnati nelle stesse funzioni, il che escluderebbe l'integrazione del reato; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato che gli ambienti penitenziari sono "luogo aperto al pubblico" e che la pluralità delle persone può essere costituita anche da pubblici ufficiali non coinvolti nel medesimo atto d'ufficio; inoltre non è richiesta la prova che tutti abbiano effettivamente udito l'offesa, ma la mera possibilità di percepirla. La Corte ha considerato provata la presenza di altre persone (tra cui l'agente Fantino) e la percepibilità dell'offesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e volto a ricollegare una diversa valutazione del merito non sindacabile in questa sede. Conseguenza: confermata la condanna (pena rideterminata in sei mesi di reclusione in sede di merito) e rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 341‑bis cod. pen.
La fattispecie tutela l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale nell'atto d'ufficio e richiede che l'offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; la pluralità può comprendere pubblici ufficiali purché non impegnati nello stesso atto d'ufficio che ha generato l'offesa.
legge 15 luglio 2009, n. 94
Richiamata come fonte che ha reintrodotto la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale nella disciplina attuale; il suo contenuto è stato interpretato alla luce dei requisiti di luogo e presenza di più persone.
art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137/2020
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in udienza (procedura applicata nel procedimento in esame).
Massime di principio
- Gli ambienti penitenziari (celle, aree comuni) sono considerati "luogo aperto al pubblico" ai fini dell'art. 341‑bis c.p.
- La presenza di "più persone" può essere costituita anche da pubblici ufficiali, purché questi non siano tutti impegnati nello stesso atto d'ufficio che ha originato l'offesa; se svolgono funzioni diverse possono assumere ruolo di soggetti terzi rilevanti per la pluralità.
- Non è necessario provare che tutte le persone presenti abbiano effettivamente udito l'insulto: è sufficiente la possibilità che l'offesa sia stata percepita.
- Per contestare la motivazione sulla determinazione della pena occorre dedurre in modo concreto e specifico le omissioni o gli errori logici del giudice; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Nelle contestazioni sulla prova della presenza di terzi, rapporti di servizio o annotazioni formali che attestino la presenza di altri soggetti possono essere ritenuti idonea base probatoria salvo che il ricorrente indichi lacune logiche precise.
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