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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8093/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, aveva trattato i reati di danneggiamento e minaccia dichiarando il non doversi procedere per estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili. I ricorrenti lamentavano: omissione/insufficiente motivazione sulla loro responsabilità (anche in presenza di parte civile); richiesta di applicazione della depenalizzazione del danneggiamento semplice ai sensi del D.Lgs. 7/2016; censura della valutazione critica della credibilità delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili per manifesta infondatezza, ritenendo che la Corte d'appello avesse svolto un accertamento di merito adeguato e motivato, valutando le dichiarazioni delle persone offese e le prove accessorie secondo il criterio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'. Ha inoltre affermato che il danneggiamento aggravato con minaccia non rientra nella depenalizzazione del D.Lgs. 7/2016. Tuttavia, la Corte ha proceduto d'ufficio alla riqualificazione: ha ritenuto che le minacce, essendo contestuali e strumentali al danneggiamento, siano assorbite nel reato di danneggiamento aggravato e, nell'esercizio del potere di riqualificazione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia) perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili connesse a tali reati. Per il resto i ricorsi sono respinti. Inoltre nulla è stato riconosciuto a favore delle parti civili per spese processuali per la genericità delle loro conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) e c)

    Norme che individuano i possibili motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti avevano dedotto violazioni di legge e carenza di motivazione ma la Corte le ha ritenute manifestamente infondate.

  • art. 530 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al giudice di appello di verificare la contraddittorietà o insufficienza della prova; la Corte ha ritenuto correttamente applicato questo canone dalla Corte d'appello nell'esaminare la responsabilità degli imputati.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento per cause evidenti; la Cassazione ha chiarito che il giudice d'appello non deve limitarsi a verificare solo cause evidenti di proscioglimento ma deve valutare compiutamente la res iudicanda quando sono presenti parti civili.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sul reato di minaccia; nella fattispecie la Corte ha annullato la condanna per questo reato perché ha ritenuto che il fatto non sussisteva e ha revocato le statuizioni civili relative.

  • D.Lgs. 7/2016, art. 2

    Disposizione che ha depenalizzato alcuni fatti di danneggiamento semplice; la Corte ha chiarito che tale depenalizzazione non opera quando il danneggiamento è aggravato dall'uso della minaccia, pertanto non è applicabile al caso di danneggiamento aggravato.

  • Potere di riqualificazione della Corte di cassazione (giurisprudenza)

    La Cassazione può, nei limiti del divieto di ricostruzione storico-fattuale, operare la riqualificazione giuridica del fatto; qui ha riqualificato la condotta ritenendo le minacce assorbite nel danneggiamento aggravato e ha annullato le statuizioni relative all'art. 612 c.p.

Massime di principio

  • Quando in grado d'appello è presente la parte civile, il giudice dell'impugnazione deve spesso effettuare un esame pieno della res iudicanda e della prova (art. 530, comma 2), non limitandosi a verifiche formali di cause di proscioglimento.
  • La depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 7/2016 per il danneggiamento semplice non si applica se il fatto è aggravato (es. dall'uso di minacce): l'aggravante esclude la depenalizzazione.
  • Se le minacce sono strumentali e contestuali all'esecuzione di un danno, esse possono essere considerate modalità esecutive dello stesso reato aggravato e, in molti casi, assorbite nel reato di danneggiamento aggravato.
  • La Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto senza rinviare, purché ciò non implichi una nuova ricostruzione storica dei fatti.
  • La credibilità delle persone offese, se le loro dichiarazioni sono concordi, specifiche e riscontrate da elementi di prova neutri o di polizia giudiziaria, può costituire base sufficiente per la responsabilità penale.
  • Le parti civili devono formulare conclusioni chiare e specifiche in sede di impugnazione; conclusioni generiche o non distintive possono comportare l'inammissibilità di richieste di contributo per spese a loro favore.

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