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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39500/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine alla dosimetria della pena (pena ritenuta incongrua, critica sulla valorizzazione dei precedenti e sul rilievo attribuito al tasso alcolemico); 2) illegittimo esercizio di poteri amministrativi da parte del giudice penale con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente rilasciata da Stato extra-UE (si eccepisce che competenze cautelari spettano al Prefetto e che art. 135 c.d.s. sarebbe stato erroneamente applicato); 3) errata applicazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 in relazione alla conversione della pena detentiva in pecuniaria alla luce della recentissima giurisprudenza costituzionale (introduzione di un nuovo fattore di conversione da applicare anche al caso concreto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) la dosimetria della pena è una valutazione di merito insindacabile se la pena è medianamente collocata nella forbice ed è motivata richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; (2) la sanzione accessoria della sospensione della patente si applica anche al titolare di patente rilasciata da autorità straniera secondo l'art. 135 c.d.s. e la giurisprudenza consolidata, non essendo ostativa l'eventuale intervenuta misura prefettizia; (3) la pronuncia della Corte costituzionale che ha modificato il parametro di conversione (minimo giornaliero) riguarda il procedimento per decreto penale e non si estende automaticamente al caso in cui la conversione sia stata disposta in sede di giudizio successivo all'opposizione al decreto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, codice della strada

    Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la condotta contestata è stata ritenuta commessa con livello alcolemico prossimo al limite massimo della lett. b), circostanza utilizzata dalla Corte d'appello per la dosimetria della pena e per l'applicazione della sanzione accessoria.

  • art. 135, codice della strada

    Prevede l'applicazione delle disposizioni del codice anche ai titolari di patente rilasciata da Stato non UE/SEE e disciplina il ritiro e la trasmissione al Prefetto con conseguente provvedimento di inibizione: la Corte ha confermato che la sanzione accessoria della sospensione della patente può essere applicata anche a titoli esteri.

  • art. 444 e art. 445, codice di procedura penale

    Riferimento alle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) e all'estinzione: la Corte ha ritenuto che precedenti anche derivanti da pronunce ex art. 444 possano rilevare ai fini della valutazione della personalità e della recidiva, anche se risalenti o estinti.

  • art. 53, legge n. 689/1981

    Norma sulla determinazione del valore giornaliero per la conversione delle pene; la Corte costituzionale ha censurato la parte che collegava il minimo a norme penali producendo un nuovo parametro minimo (75 euro) per il decreto penale, ma la Cassazione ha ritenuto che tale intervento non fosse applicabile al caso trattato.

  • art. 459, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Prevede il criterio di calcolo (con valore minimo giornaliero di 75 euro) per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria nel procedimento per decreto penale; la Corte ha evidenziato che questa disciplina riguarda specificamente il decreto penale e non il giudizio di conversione esercitato nell'opposizione.

  • art. 133, codice penale

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (circostanze personali e oggettive): la Corte ha richiamato la necessità di specificare le ragioni solo quando la pena supera notevolmente la media edittale, mentre motivazioni generiche sono ammesse se la pena è collocata in misura media.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 12/1/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 53 l. 689/1981 sostituendo il minimo giornaliero applicabile nel decreto penale (75 euro). La Cassazione ha ritenuto però che tale intervento non fosse rilevante nel caso trattato perché la conversione non era avvenuta nel procedimento per decreto.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (provvedimenti processuali conseguenti all'inammissibilità).

Massime di principio

  • La determinazione della pena entro la forbice edittale è valutazione di merito del giudice e la Cassazione sindaca solo la motivazione quando la pena è significativamente superiore alla media; espressioni generiche ("pena congrua", "pena equa") sono ammissibili se la pena è di misura media.
  • Precedenti anche derivanti da sentenze ex art. 444 c.p.p. possono essere valorizzati per delineare la personalità e incidere sulla dosimetria, anche se risalenti o estinti, purché la valutazione sia fondata e motivata.
  • La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente si applica anche al titolare di patente rilasciata da stato extra-UE: il codice della strada e la giurisprudenza ammettono l'irrogazione della sospensione da parte del giudice penale e la successiva eventuale valutazione e provvedimento del Prefetto non escludono la sanzione giudiziale.
  • Le modifiche apportate dalla Corte costituzionale al parametro minimo di conversione della pena riguardano specificamente il procedimento per decreto penale; non si applicano automaticamente a ipotesi di conversione disposte nel corso di un giudizio successivo all'opposizione al decreto.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale circoscrivere e fondare i motivi su profili di diritto; i dubbi di merito già valutati dalla Corte territoriale sono difficilmente rinnovabili se la decisione appare motivata e la pena si colloca in posizione mediana nella forbice edittale.

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