Cassazione Civile, Ordinanza n. 14741/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dalle ricorrenti e accettata dalla società resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Le due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, rigettando il loro appello, aveva confermato la decisione di primo grado dichiarativa dell'inefficacia, nei confronti della banca creditrice, di un atto di donazione con cui una delle ricorrenti aveva trasferito alla figlia l'usufrutto generale su due immobili e la piena proprietà di un altro immobile siti in Padova. Nel ricorso in cassazione, tuttavia, prima della trattazione è intervenuta la rinuncia al ricorso sottoscritta dalle ricorrenti e accettata dalla resistente.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 376 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza
art. 380-bis c.p.c.
richiamato anche come base della comunicazione della proposta del relatore
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal ricorrente e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Quando la controversia è definita in rito per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né si pronuncia sul merito della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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