Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11636/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. disponente la custodia cautelare in carcere. L'unico motivo denunciato è la nullità dell'udienza di riesame e della conseguente ordinanza per omesso avviso della data dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia (Avv. Amedeo Rizza), nominato dal detenuto il 24/09/2024 presso la Casa Circondariale e non comunicato al Tribunale prima dell'udienza. Si deduce violazione degli artt. 178 e 309 c.p.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato la nullità dell'udienza e dell'ordinanza di riesame per omesso avviso al secondo difensore, rilevando che l'indagato non ha contribuito a cagionare tale omissione. Tuttavia la nullità non ha comportato l'inefficacia immediata della misura cautelare perché il Tribunale del riesame ha deciso nei termini di legge; di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione relativa alla mancata notifica dell'avviso d'udienza integra una nullità (di ordine generale) rilevabile e causa di annullamento dell'atto processuale quando tempestivamente dedotta.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per il rinvio alla competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame; la decisione di annullamento è stata disposta con rinvio ai sensi di tale comma.

  • art. 309, comma 8 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come riferimento normativo alla procedura di riesame; nella decisione è stato valutato insieme alla normativa sul termine di decidere e sugli effetti della decisione del riesame.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui l'inefficacia della misura cautelare si verifica solo se il tribunale del riesame non provvede entro il termine stabilito: se la decisione viene resa tempestivamente, la misura rimane efficace anche se l'ordinanza è annullabile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione e per violazione di norme di diritto; è la norma di riferimento per le censure mosse contro la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • L'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori di fiducia nominati integra una nullità che può essere fatta valere dall'imputato o dal suo difensore se tempestivamente dedotta.
  • La rilevanza della nullità dipende anche dal comportamento dell'imputato: se questi ha concretamente contribuito all'omissione (per esempio occultando la nuova nomina) la eccezione può essere inammissibile; se non ha concorso all'omissione la nullità è efficace.
  • La nomina di un difensore presso la direzione di un istituto penitenziario deve essere comunicata dalla direzione stessa alle autorità competenti; è buona prassi che l'imputato o il difensore ne diano tempestiva comunicazione al tribunale per evitare omissioni.
  • L'annullamento dell'ordinanza di riesame per nullità non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: la misura resta efficace se il tribunale del riesame ha deciso entro il termine previsto dalla legge.
  • Nelle situazioni simili il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio (nuovo giudizio di riesame), non l'annullamento senza rinvio, salvo casi particolari nei quali ricorrano le condizioni per disporre la diversa pronuncia.
  • Il difensore che rilevi omissioni di notifica deve eccepire tempestivamente la nullità e, ove necessario, chiedere accertamenti (anche sollecitando la direzione dell'istituto penitenziario) per documentare la nomina e la mancata comunicazione.
  • In sede di valutazione della responsabilità per l'omissione, il giudice verifica le modalità della nomina (aggiunta, revoca, nuova nomina) e la conoscenza effettiva dell'omissione da parte dell'imputato prima di escludere o meno la rilevabilità della nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.