Ordinanza n. 249/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento nr. -OMISSIS- del 17.02.2026 emesso dal Questore di Bari e con il quale conferisce al ricorrente l’incarico di -OMISSIS- della Squadra Sommozzatori di Bari a decorrere dal 13.02.2026 limitatamente alla decorrenza economica e giuridica; b) del decreto prot. nr. -OMISSIS- del 18.02.2026 emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e con il quale viene decretato che il provvedimento di sospensione del titolo operativo professionale di Sommozzatore fino a 60 metri emesso in data 30.08.2019 con prot.-OMISSIS- nei confronti del ricorrente perde efficacia a decorrere dal 30.01.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento dell'incarico nella Squadra Sommozzatori con decorrenza 13 febbraio 2026 e decreto di perdita di efficacia della sospensione del titolo operativo professionale di sommozzatore con decorrenza 30 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Bari che gli ha conferito un incarico nella Squadra Sommozzatori con decorrenza giuridica ed economica dal 13 febbraio 2026, nonché il decreto ministeriale che ha dichiarato cessata, dal 30 gennaio 2026, l'efficacia della precedente sospensione del titolo operativo professionale di sommozzatore fino a 60 metri. Dalla motivazione emerge che il ricorrente pretendeva di retrodatare la decorrenza dell'incarico al 31 luglio 2023, data del trasferimento d'ufficio dalla Squadra Sommozzatori al Commissariato di P.S. Bari Nuova Carrassi. Deduceva, in sostanza, che la decorrenza dovesse essere collegata alla precedente posizione di servizio e agli effetti del trasferimento, anche in relazione all'indennità e al punteggio attribuito per i titoli nel concorso per 118 vice commissari della Polizia di Stato. Il precedente incarico era stato revocato nel 2019, contestualmente alla sospensione della qualifica di sommozzatore per mancata effettuazione delle immersioni minime previste dall'art. 15 delle Disposizioni sull'attività subacquea della Polizia di Stato. Tali provvedimenti erano stati definitivamente ritenuti legittimi dal Consiglio di Stato. Il ricorrente aveva poi frequentato il corso di riqualificazione e conseguito l'idoneità, con conclusione della procedura il 30 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il precedente incarico fosse stato legittimamente revocato nel 2019 a causa della sospensione della qualifica operativa, già dichiarata legittima con sentenza definitiva del Consiglio di Stato. La nuova vicenda relativa al conferimento dell'incarico è stata considerata autonoma e indipendente dal trasferimento d'ufficio del 31 luglio 2023: l'incarico è stato conferito dopo la conclusione, il 30 gennaio 2026, della procedura di riqualificazione e dopo la comunicazione del 13 febbraio 2026 della Direzione Centrale al Questore. Non è stata quindi ravvisata, in sede sommaria, una ragione per retrodatare la decorrenza giuridica ed economica al 31 luglio 2023. Quanto al periculum, il pregiudizio relativo all'indennità è stato ritenuto esclusivamente economico; quello relativo al punteggio concorsuale è stato giudicato meramente ipotetico, poiché il ricorrente, pur risultando idoneo non vincitore, non aveva indicato la propria posizione nella graduatoria del 19 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha applicato i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
art. 15 delle Disposizioni sull'attività subacquea della Polizia di Stato
Prevede le immersioni minime richieste per il mantenimento della qualifica operativo-professionale di sommozzatore; la loro mancata effettuazione aveva giustificato la sospensione della qualifica.
art. 54-bis, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato, unitamente all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, quale base normativa del trasferimento d'ufficio, dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 24/2023
È richiamato quale ulteriore base normativa del trasferimento d'ufficio del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la domanda deve essere assistita sia dal fumus boni iuris sia dal periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza.
- Il conferimento di un nuovo incarico operativo, successivo alla conclusione della procedura di riqualificazione e al conseguimento dell'idoneità richiesta, può essere considerato autonomo rispetto a un precedente incarico revocato per perdita o sospensione della relativa qualifica; in assenza di specifici elementi contrari, non è automaticamente retrodatabile alla data di un successivo trasferimento d'ufficio.
- Il pregiudizio consistente nella mancata percezione di un'indennità ha natura meramente economica e, di per sé, non integra il periculum in mora cautelare.
- Il pregiudizio concorsuale prospettato in termini ipotetici, senza indicazione di dati concreti idonei a dimostrare l'utilità effettiva della misura richiesta, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
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