Sentenza del 29/01/2021 n. 2070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'indebita deduzione ai fini IRAP della quota percentuale dei contributi regionali (Molise) destinati a remunerare il costo del lavoro, ritenendoli non correlati a un costo specifico ma finalizzati al ripianamento dei disavanzi di gestione. Il ricorrente impugnava la decisione per omissione di valutazione circa l'esclusione dalla base imponibile della quota riferibile al costo del personale e per mancata considerazione dell'avvenuto versamento dell'imposta con riserva di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: nel corso del giudizio la Commissione regionale ha accertato che l'IRAP relativa alla quota del contributo riferibile al costo del lavoro era stata integralmente versata dalla società con riserva di rimborso, e il ricorrente ha poi dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Per tali ragioni la Corte non ha deciso nel merito le questioni sostanziali sollevate. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. Il disposto del DPR 30 maggio 2002 n.115, art.13, comma 1-quater non trova applicazione in quanto la declaratoria d'inammissibilità è dovuta alla sopravvenuta carenza d'interesse.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 11, comma 3
Era l'articolo richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e alla possibile esclusione dalla base della quota del contributo regionale riferibile al costo del lavoro. Tuttavia la Corte di Cassazione non si è pronunciata in modo definitivo sul suo significato applicativo nel caso concreto, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 5
Richiamato come motivo di cassazione (omesso esame o motivazione su punto decisivo). Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata sul merito della censura, avendo ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di interesse alla decisione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Norma sulla disciplina delle spese processuali in materia tributaria; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione poiché la declaratoria di inammissibilità è dipesa dalla sopravvenuta carenza d'interesse e non da motivi di merito o formali previsti dalla norma.
Massime di principio
- L'interesse ad agire o ad impugnare deve sussistere non solo all'atto introduttivo ma anche al momento della decisione: la sua sopravvenuta mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il pagamento dell'imposta con riserva di rimborso può rendere privo di utilità il proseguimento del giudizio se, nel frattempo, non viene perseguito il rimborso (o questo diventa prescritto); è fondamentale attivare tempestivamente l'istanza di rimborso per mantenere l'interesse al giudizio.
- Quando una controversia tributaria diventa priva di effetti pratici per sopravvenuti fatti (es. versamento integrale dell'imposta), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- In questioni sostanziali circa l'inclusione di contributi pubblici nella base imponibile (IRAP), il contribuente deve documentare chiaramente la correlazione del contributo a costi specifici (es. costo del lavoro) e la modalità di quantificazione predeterminata se intende escluderne la tassazione.
- In caso di buona condotta processuale e sopravvenuta carenza d'interesse, è possibile ottenere la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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