Sentenza del 29/01/2021 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Soggetto ricorrente - Definizione agevolata lite - Avvenuta adesione - Giudice tributario - Erronea supposizione fatto - Accordo conciliativo - Atti causa - Esclusione - Cessata materia contendere - Errore revocatorio - Sussiste - Giudice tributario - Fase rescindente - Accoglimento ricorso revocazione - Consegue - Giudice tributario - Fase rescissoria - Definizione agevolata lite - Integrale pagamento - Avvenuto accertamento - Rileva - Dichiarazione estinzione giudizio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice tributario aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ritenendo, erroneamente e senza atti che lo comprovassero, l'esistenza di un accordo conciliativo tra le parti. In realtà il soggetto ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal d.l. 198/2016, art. 6. Tale convinzione di fatto, priva di riscontro negli atti di causa, costituisce errore revocatorio ai sensi del c.p.c. art. 395, comma 1, n.4, giustificando la revocazione della decisione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato accolto: il giudice della revocazione, nella fase rescindente, ha riconosciuto sussistente l'errore revocatorio e, nella fase rescissoria, previa verifica dell'integrale pagamento delle rate previste dalla definizione agevolata da parte del contribuente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Gli atti che avevano indotto il giudice a ritenere l'accordo conciliativo sono stati esclusi come fondamento della cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
c.p.c. art. 395, comma 1, n.4
L'errore nella decisione fondato su una falsa supposta circostanza di fatto (ad es. l'esistenza di un accordo conciliativo inesistente o non documentato) integra il vizio che rende possibile la revocazione del provvedimento secondo la previsione dell'art. 395 c.p.c.
d.l. 198/2016, art. 6
La definizione agevolata della lite consente al contribuente, mediante adesione e pagamento delle somme previste, di estinguere il contenzioso; l'integrale pagamento delle rate da parte del contribuente rileva per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Una dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata su una convinzione di fatto non riscontrabile negli atti può costituire errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c. e giustificare la revoca della decisione.
- Nel giudizio di revocazione vanno distinte la fase rescindente (accoglimento del vizio di revocazione) e la fase rescissoria (verifica degli effetti giuridici conseguenti, p. es. verifica dell'avvenuto pagamento nella definizione agevolata).
- Se il contribuente ha legittimamente aderito alla definizione agevolata e ha effettuato l'integrale pagamento delle rate previste, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- I giudici tributari devono basare la cessazione della materia del contendere su elementi documentali concreti presenti negli atti di causa; ipotesi non documentate (es. supposte conciliazioni) non possono giustificare decisioni definitive.
- Chi contesta una decisione basata su un fatto erroneamente ritenuto accertato deve proporre la revocazione dimostrando l'errore e, se rilevante, l'avvenuto adempimento (pagamenti) che producono l'estinzione del processo.
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