Sentenza del 29/01/2021 n. 2067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità, ai fini IRES per l'esercizio 2008, dei costi contabilizzati come 'compensi reversibili' corrisposti nel 2009 a due società partecipanti al capitale sociale, sostenendo che, trattandosi di compensi per funzioni di amministrazione, dovesse applicarsi l'art. 95, comma 5, TUIR (deduzione per cassa) e quindi il costo sarebbe deducibile solo nell'esercizio di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato le decisioni di merito favorevoli alla società. Ha ritenuto che, quando il compenso per l'attività amministrativa viene corrisposto dalla controllata alla società datrice di lavoro dell'amministratore (cioè non pagato direttamente all'amministratore), l'operazione costituisce un corrispettivo per una prestazione di servizi rilevante come costo d'impresa secondo il principio di competenza (art. 109 TUIR). Pertanto non si applica il criterio di cassa previsto dall'art. 95, comma 5, TUIR, riservato ai compensi erogati direttamente agli amministratori. Sono state condannate le spese di cassazione a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 95, comma 5
La norma è stata interpretata come applicabile alla deducibilità dei compensi corrisposti direttamente agli amministratori, prevedendo la deduzione nel periodo di pagamento (principio di cassa); non è estendibile ai 'compensi reversibili' pagati a società terze che impiegano l'amministratore.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 109
Applicazione della disciplina generale della determinazione del reddito d'impresa: i costi relativi a prestazioni di servizio (inclusi i corrispettivi versati alla società datrice di lavoro) sono deducibili secondo il principio di competenza.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato dall'Agenzia come riferimento formale per il motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di diritto evidenziato.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Rilevato solo per escludere l'applicazione della norma sul contributo unificato in favore dell'Amministrazione pubblica; qui non rilevante per il merito fiscale.
Massime di principio
- Quando il compenso per l'attività amministrativa viene pagato dalla società controllata alla società datrice di lavoro dell'amministratore (compenso 'reversibile'), la voce rappresenta un corrispettivo per una prestazione di servizi e il relativo costo va valutato secondo il principio di competenza (art. 109 TUIR), non secondo il criterio di cassa previsto per i compensi corrisposti direttamente agli amministratori (art. 95, comma 5).
- L'art. 95, comma 5, TUIR opera come deroga speciale al principio di competenza solo quando il compenso è effettivamente erogato direttamente all'amministratore: in assenza di tale erogazione diretta, prevalgono le regole generali sul reddito d'impresa.
- Per qualificare correttamente l'operazione è fondamentale la documentazione che attesti la natura della prestazione (contratti, incarichi, fatturazione o addebiti interni) e il rapporto di lavoro dell'amministratore con la società che riceve il compenso.
- In casi analoghi, la corretta imputazione temporale (competenza vs cassa) può incidere sulla determinazione della base imponibile: è opportuno prevedere adeguata contabilità e supporti probatori per evitare contestazioni dall'Amministrazione finanziaria.
- Se l'obiettivo è il corretto trattamento fiscale dei flussi intra-gruppo, considerare anche aspetti di pricing e di documentazione di intercompany per giustificare il corrispettivo come prezzo di mercato per una prestazione di servizi.
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