Sentenza del 29/01/2021 n. 2065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La (---) s.p.a. chiedeva il rimborso di eccedenze d'imposta IRPEG e ILOR risultanti dalla dichiarazione 760/84 (anno 1983). L'Ufficio notificò un avviso di accertamento (20/12/1989) che riduceva alcuni costi e, conseguentemente, l'ammontare dei crediti richiesti a rimborso. La banca impugnò l'avviso; il giudizio si concluse con sentenza di cessata materia (definitiva). Successivamente la società presentò una istanza formale di rimborso (15/10/2006), sul cui silenzio-rifiuto si instaurò contenzioso. L'Agenzia eccepì la prescrizione decennale del credito; la CTP accolse il ricorso della banca, la CTR ritenne invece che la prescrizione non fosse stata interrotta dall'impugnazione dell'avviso di accertamento e dichiarò il credito prescritto. In cassazione la questione principale era se l'impugnazione dell'avviso di accertamento, che aveva rideterminato il reddito e quindi ridotto le eccedenze d'imposta, avesse efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2 e 3 (omessa motivazione e violazione delle norme sulla prescrizione) e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha affermato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, avendo contestato l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta e richiesto l'annullamento integrale dell'accertamento (quindi incidendo direttamente sull'ammontare del credito esposto in dichiarazione), ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, e che il termine di prescrizione decennale non poteva considerarsi maturato alla data dell'istanza del 15/10/2006. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Molise per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58
La Corte osserva che la disposizione agevolativa riguarda l'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG per dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997 e non si estende all'ILOR; la questione sollevata è comunque assorbita perché la pronuncia cassatoria si fonda sull'interruzione della prescrizione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)
Riferimento alla impugnabilità del silenzio-rifiuto formato sull'istanza di rimborso; la dichiarazione che evidenzia un credito vale come istanza ai fini del rito impugnatorio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Norma richiamata nel tema del procedimento tributario; la censura invocava violazioni di questa norma ma la decisione si è concentrata su profili civilistici della prescrizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis
Richiamato nella fase istruttoria dall'Ufficio come termine per l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione; la Corte però ribadisce che il credito evidenziato in dichiarazione è già istanza di rimborso e soggetto a prescrizione decennale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Richiamato in giurisprudenza sulla decadenza; la Corte ricorda che la presentazione della dichiarazione con credito esposto non necessita di apposita istanza per configurare la domanda di rimborso.
Codice Civile, art. 2934
Principio generale che i diritti si estinguono per prescrizione salvo eccezioni tassative; la Corte ribadisce la stretta interpretazione delle cause di sospensione.
Codice Civile, art. 2935
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di decorrenza e esercizio del diritto; la pronuncia assume i principi generali circa il momento da cui il diritto può essere fatto valere.
Codice Civile, art. 2943
Norma sulle cause di interruzione della prescrizione: sono tassative. La Corte afferma che l'impugnazione giudiziale, quando investe l'esistenza e l'ammontare del credito, ha effetto interruttivo sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Codice Civile, art. 2945, comma 2
Collegata alla decorrenza del nuovo termine dopo l'interruzione; la Corte indica che il termine riprende dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Codice Civile, art. 2946
Termine generale di prescrizione decennale per l'azione di restituzione; la Corte conferma che la prescrizione decennale regola il diritto al rimborso derivante da credito esposto in dichiarazione.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Norma che ha consentito alla contribuente di presentare dichiarazione integrativa per definire il periodo d'imposta in contestazione; fatto processuale rilevante per la definizione del contenzioso precedente.
Legge 24 giugno 2009, n. 69, art. 47
Richiamata per escludere l'applicabilità ratione temporis dell'art. 366-bis c.p.c.; la Corte precisa che tale disposizione non si applica al caso in esame.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi che evidenzia un credito d'imposta vale come istanza di rimborso e fa scattare la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.); non è necessario presentare un'ulteriore istanza formale.
- L'impugnazione giudiziale di un avviso di accertamento ha efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943 c.c.) quando la domanda investe l'esistenza e/o l'ammontare del debito d'imposta in modo tale da incidere direttamente sul credito esposto in dichiarazione: occorre un 'nesso di causalità stretto' tra la domanda giudiziale e il diritto di credito.
- Il contribuente che invoca l'interruzione della prescrizione deve dimostrare che gli atti di interruzione si riferiscono specificamente alle poste oggetto del credito richiesto; in caso di pluralità di poste contabili l'onere probatorio è circoscritto alle singole poste.
- La disposizione agevolativa della L. n. 350/2003, art. 2, comma 58 si applica solo alle eccedenze IRPEF e IRPEG fino al 30/6/1997 e non può essere estesa per analogia all'ILOR; quindi non può di per sé risolvere casi in cui l'ILOR è coinvolta.
- Se l'Amministrazione eccepisce la prescrizione, il giudice valuta se vi sia stato un atto interruttivo riconducibile al diritto azionato; se il giudizio precedente ha riguardato in modo complessivo l'accertamento (inclusi i crediti), è frequente che l'interruzione venga riconosciuta e il termine decorra di nuovo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.
- In presenza di pronunce di merito contrastanti sul punto, la Cassazione può cassare e rinviare la causa alla Commissione di merito per un nuovo esame applicando i principi sopra esposti; il contribuente beneficia della tutela se dimostra che la sua impugnazione aveva finalità dirette a conservare o ottenere il rimborso.
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