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Sentenza

Sentenza del 29/01/2021 n. 2065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La (---) s.p.a. chiedeva il rimborso di eccedenze d'imposta IRPEG e ILOR risultanti dalla dichiarazione 760/84 (anno 1983). L'Ufficio notificò un avviso di accertamento (20/12/1989) che riduceva alcuni costi e, conseguentemente, l'ammontare dei crediti richiesti a rimborso. La banca impugnò l'avviso; il giudizio si concluse con sentenza di cessata materia (definitiva). Successivamente la società presentò una istanza formale di rimborso (15/10/2006), sul cui silenzio-rifiuto si instaurò contenzioso. L'Agenzia eccepì la prescrizione decennale del credito; la CTP accolse il ricorso della banca, la CTR ritenne invece che la prescrizione non fosse stata interrotta dall'impugnazione dell'avviso di accertamento e dichiarò il credito prescritto. In cassazione la questione principale era se l'impugnazione dell'avviso di accertamento, che aveva rideterminato il reddito e quindi ridotto le eccedenze d'imposta, avesse efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2 e 3 (omessa motivazione e violazione delle norme sulla prescrizione) e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha affermato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, avendo contestato l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta e richiesto l'annullamento integrale dell'accertamento (quindi incidendo direttamente sull'ammontare del credito esposto in dichiarazione), ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, e che il termine di prescrizione decennale non poteva considerarsi maturato alla data dell'istanza del 15/10/2006. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Molise per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58

    La Corte osserva che la disposizione agevolativa riguarda l'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG per dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997 e non si estende all'ILOR; la questione sollevata è comunque assorbita perché la pronuncia cassatoria si fonda sull'interruzione della prescrizione.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)

    Riferimento alla impugnabilità del silenzio-rifiuto formato sull'istanza di rimborso; la dichiarazione che evidenzia un credito vale come istanza ai fini del rito impugnatorio.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Norma richiamata nel tema del procedimento tributario; la censura invocava violazioni di questa norma ma la decisione si è concentrata su profili civilistici della prescrizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis

    Richiamato nella fase istruttoria dall'Ufficio come termine per l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione; la Corte però ribadisce che il credito evidenziato in dichiarazione è già istanza di rimborso e soggetto a prescrizione decennale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Richiamato in giurisprudenza sulla decadenza; la Corte ricorda che la presentazione della dichiarazione con credito esposto non necessita di apposita istanza per configurare la domanda di rimborso.

  • Codice Civile, art. 2934

    Principio generale che i diritti si estinguono per prescrizione salvo eccezioni tassative; la Corte ribadisce la stretta interpretazione delle cause di sospensione.

  • Codice Civile, art. 2935

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di decorrenza e esercizio del diritto; la pronuncia assume i principi generali circa il momento da cui il diritto può essere fatto valere.

  • Codice Civile, art. 2943

    Norma sulle cause di interruzione della prescrizione: sono tassative. La Corte afferma che l'impugnazione giudiziale, quando investe l'esistenza e l'ammontare del credito, ha effetto interruttivo sino al passaggio in giudicato della sentenza.

  • Codice Civile, art. 2945, comma 2

    Collegata alla decorrenza del nuovo termine dopo l'interruzione; la Corte indica che il termine riprende dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

  • Codice Civile, art. 2946

    Termine generale di prescrizione decennale per l'azione di restituzione; la Corte conferma che la prescrizione decennale regola il diritto al rimborso derivante da credito esposto in dichiarazione.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413

    Norma che ha consentito alla contribuente di presentare dichiarazione integrativa per definire il periodo d'imposta in contestazione; fatto processuale rilevante per la definizione del contenzioso precedente.

  • Legge 24 giugno 2009, n. 69, art. 47

    Richiamata per escludere l'applicabilità ratione temporis dell'art. 366-bis c.p.c.; la Corte precisa che tale disposizione non si applica al caso in esame.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi che evidenzia un credito d'imposta vale come istanza di rimborso e fa scattare la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.); non è necessario presentare un'ulteriore istanza formale.
  • L'impugnazione giudiziale di un avviso di accertamento ha efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943 c.c.) quando la domanda investe l'esistenza e/o l'ammontare del debito d'imposta in modo tale da incidere direttamente sul credito esposto in dichiarazione: occorre un 'nesso di causalità stretto' tra la domanda giudiziale e il diritto di credito.
  • Il contribuente che invoca l'interruzione della prescrizione deve dimostrare che gli atti di interruzione si riferiscono specificamente alle poste oggetto del credito richiesto; in caso di pluralità di poste contabili l'onere probatorio è circoscritto alle singole poste.
  • La disposizione agevolativa della L. n. 350/2003, art. 2, comma 58 si applica solo alle eccedenze IRPEF e IRPEG fino al 30/6/1997 e non può essere estesa per analogia all'ILOR; quindi non può di per sé risolvere casi in cui l'ILOR è coinvolta.
  • Se l'Amministrazione eccepisce la prescrizione, il giudice valuta se vi sia stato un atto interruttivo riconducibile al diritto azionato; se il giudizio precedente ha riguardato in modo complessivo l'accertamento (inclusi i crediti), è frequente che l'interruzione venga riconosciuta e il termine decorra di nuovo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.
  • In presenza di pronunce di merito contrastanti sul punto, la Cassazione può cassare e rinviare la causa alla Commissione di merito per un nuovo esame applicando i principi sopra esposti; il contribuente beneficia della tutela se dimostra che la sua impugnazione aveva finalità dirette a conservare o ottenere il rimborso.

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