Sentenza del 29/01/2021 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello avverso la sentenza della CTP che aveva confermato gli avvisi di accertamento ICI/IMU relativi a immobili intestati al Ministero; il Ministero deduceva l'esenzione per destinazione istituzionale dell'immobile censito al foglio 6 mappale 69, richiamando art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/1992 e art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, e chiedeva il riconoscimento della piena ed esclusiva destinazione istituzionale.
La decisione
Appello respinto; la CTR ha confermato la sentenza di primo grado. Motivazione: il Ministero non ha fornito la prova concreta dell'utilizzo esclusivamente istituzionale dell'immobile; il Comune ha prodotto documentazione (materiale pubblicitario e listino prezzi) che dimostra l'esercizio di attività ricettiva anche se rivolta al personale della Difesa, sicché non ricorre il requisito oggettivo di esclusività richiesto per l'esenzione. La CTR ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 3275/2019 e precedente n. 20776/2005) sul doppio requisito soggettivo e oggettivo dell'esenzione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado pari a euro 1.500,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo (proprietà/gestione da parte dello Stato o enti pubblici) e di un requisito oggettivo: l'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività istituzionali. Non basta la mera classificazione catastale o l'iscrizione in schedari; occorre prova concreta dell'esercizio delle attività istituzionali.
D.Lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8
Norma di riferimento per IMU che ripropone i criteri di esenzione: anche per IMU vale il principio della esclusività dell'utilizzo istituzionale unitamente al requisito soggettivo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15
Regola sulle spese di giudizio: la soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese del grado.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 3275/2019
Giurisprudenza richiamata a chiarire che l'esenzione è subordinata alla compresenza del requisito oggettivo (svolgimento esclusivo di attività istituzionali) e del requisito soggettivo (Stato/enti pubblici); il requisito oggettivo non può essere desunto solo da atti 'a priori', ma richiede verifica dell'effettivo svolgimento di compiti istituzionali.
Cass. n. 20776/2005
Precedente secondo il quale l'onere probatorio grava sul contribuente (o sul proprietario che invoca l'esenzione) e richiede prova concreta che l'attività rientri tra quelle esenti.
Massime di principio
- L'esenzione ICI/IMU per immobili pubblici richiede due presupposti: (a) soggettivo (proprietà/gestione pubblica) e (b) oggettivo (utilizzo esclusivo per fini istituzionali). Entrambi devono sussistere contemporaneamente.
- L'onere della prova grava su chi invoca l'esenzione: non è sufficiente la destinazione catastale o l'iscrizione negli schedari; bisogna dimostrare concretamente l'esercizio esclusivo di funzioni istituzionali.
- Documenti che attestano attività commerciali o ricettive (prezziari, materiali promozionali, offerte di soggiorno) sono elementi probatori forti della natura non istituzionale dell'uso e possono determinare l'assoggettamento al tributo anche se il servizio è rivolto al personale dell'ente.
- In presenza di uso misto (parte istituzionale e parte commerciale), l'esenzione è difficilmente riconoscibile; la giurisprudenza tende a negarla se si prova anche un utilizzo ricettivo, anche parziale.
- Per tutelare la richiesta di esenzione, l'ente pubblico deve produrre in giudizio prove documentali e fattuali chiare (disposizioni di servizio che dimostrino funzione istituzionale esclusiva, limiti di accesso, mancanza di corrispettivi o tariffe, assenza di attività promozionali), mentre il Comune può contrastare con evidenze di carattere commerciale.
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