Sentenza del 29/01/2021 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Tassabilità dei contributi versati alle aziende del trasporto pubblico locale - Natura giuridica consorzi di trasporto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRES per l'anno 2013 con ripresa a tassazione di Euro 5.535.135,00 a titolo di ricavi, ritenendo l'Ufficio che le somme ricevute dalla società tramite il Consorzio C. fossero corrispettivi per servizi (contratti di servizio per il trasporto pubblico locale) e non contributi a ripiano perdite. Contestate anche vizi procedurali relativi a motivazione dell'avviso e termini di costituzione in giudizio.
La decisione
La CTP di Potenza aveva annullato l'avviso per nullità (difetto di specifica indicazione delle aliquote ed insufficienta motivazione). In sede di appello la CTR ha riformato parzialmente: ha ritenuto legittimo e sufficientemente motivato l'avviso di accertamento (rigettando la nullità), ma sul merito ha accolto la tesi del contribuente ritenendo che le somme ricevute tramite il Consorzio C. siano contributi in conto esercizio volti al ripiano delle perdite delle aziende di trasporto pubblico e, quindi, non costituenti componenti positivi del reddito ai fini IRES. L'avviso è stato annullato nel merito e le spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 9.12.1986 n. 833, art. 3 comma 1 (conv. L. 6.2.1987 n. 18)
art. 3 comma 1 D.L. n. 833/86
Le somme erogate per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi del reddito e sono sottratte a tassazione; tale principio si applica anche dopo la soppressione del Fondo Nazionale e il trasferimento delle erogazioni tramite Regioni o altri soggetti intermedi quali consorzi non aventi scopo di lucro.
L. 10.4.1981 n. 151, art. 9
Riferimento normativo storico al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi, preso a riferimento dalla disciplina di non imponibilità; la relativa funzione è mantenuta anche dopo riorganizzazioni amministrative.
DPR 29.9.1973 n. 600, art. 42
L'avviso di accertamento deve indicare in modo preciso le aliquote applicate su ciascun importo imponibile; omissioni rilevanti possono determinare nullità dell'atto se impediscono al contribuente di comprendere senza ausilio tecnico le modalità di applicazione dell'imposta.
L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiama i principi di motivazione e trasparenza degli atti impositivi; insieme all'art. 42 DPR 600/73 impone specificità motivazionale dell'avviso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 17-bis
art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
Disciplina i termini per la costituzione in giudizio valutando il valore della controversia; quando la lite riguarda solo sanzioni il valore può essere determinato sulle sanzioni complessive, con effetti sui termini di costituzione.
TUIR (D.P.R. 917/86), art. 85 comma 1 lett. a)
art. 85 comma 1 lett. A) TUIR (ex art. 53 DPR 597/73)
Elenca i ricavi imponibili; tuttavia la mera ricomprensione formale di una posta nell'elenco non impedisce che, per natura e funzione economica, una somma sia qualificata come contributo non imponibile se destinata al ripiano delle perdite.
D.Lgs. 19.11.1997 n. 422
D.Lgs. n. 422/1997 (art. 19 richiamato)
Ha introdotto il contratto di servizio nell'organizzazione del trasporto pubblico locale; ciò non determina automaticamente la trasformazione in ricavo tassabile delle somme che, sostanzialmente, hanno funzione di integrazione per perdite di esercizio.
L.R. n. 22/1998 (Regione)
Norme regionali di attuazione sull'affidamento del servizio di trasporto locale; rilevanti per la qualificazione formale del rapporto ma non sufficienti a mutare la natura sostanziale di contributi destinati al ripiano perdite.
L. 23.12.1995 n. 549
Soppressione del Fondo Nazionale trasporti e trasferimento di competenze alle Regioni; secondo interpretazioni amministrative e giurisprudenziali ciò non ha fatto venir meno l'esenzione prevista dall'art. 3 D.L. 833/86.
Circolare/Risoluzioni e giurisprudenza
Risoluzione n. 126/E del 12.8.2005; Cass. Sez. 5 ordinanza 30.7.2018 n. 20111; Cass. civ. sez. trib. 12/07/2018 n. 18389
Gli atti interpretativi e la giurisprudenza della Cassazione confermano che i contributi a ripiano perdite rimangono non imponibili anche quando erogati tramite Regioni o strumenti diversi dal Fondo nazionale; la Corte ribadisce obbligo di chiarezza motivazionale negli atti impositivi.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale delle somme dipende dalla sostanza e funzione economica: se lo scopo è il ripiano di perdite di esercizio, si tratta di contributi in conto esercizio non imponibili, anche se transitano tramite Regioni o consorzi.
- La presenza di un consorzio intermedio non muta automaticamente la natura delle somme: va valutata la natura giuridica e l'attività del consorzio (non-profit/interesse delle consorziate vs attività imprenditoriale autonoma).
- L'amministrazione non può trasformare in ricavi tassabili somme che, per finalità e destinazione, servono ad integrare perdite di gestione; occorre prova concreta del diverso utilizzo o della diversa natura economica.
- L'avviso di accertamento deve contenere motivazione specifica e indicazione precisa delle aliquote applicate; omissioni sostanziali possono determinare nullità dell'atto, ma la motivazione può essere valutata anche 'per relationem' se atti noti al contribuente sono richiamati esplicitamente.
- Sul piano processuale, per il calcolo del termine di costituzione in giudizio rileva la determinazione del valore della controversia: se la lite riguarda solo sanzioni il valore è dato dalle sanzioni; se è in gioco l'imposta, si valuta l'importo 'virtuale' dell'imposta contestata.
- In situazioni simili è fondamentale documentare la destinazione delle somme (atti regionali, delibere, flussi di spesa) e la natura non lucrativa di eventuali intermediari (consorzi) per difendere la non tassabilità.
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