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Sentenza

Sentenza del 29/01/2021 n. 2066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva dichiarato un credito IRPEG nella dichiarazione del 14 maggio 1986 relativo all'anno 1985 e ne aveva chiesto il rimborso. Con avviso di accertamento n.64/91 l'Ufficio ridusse tale credito contestando componenti del reddito; la contribuente impugnò l'avviso (definito con sentenza CTP n.42/01/1998) e, successivamente, in data 10 gennaio 2007 (essendo poi incorporata in altre società) chiese formalmente il rimborso residuo e gli interessi. L'Agenzia non rimborsò (silenzio-rifiuto), eccependo la prescrizione del diritto al rimborso e la mancanza di prova di titolarità del credito. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso; la Commissione regionale accolse l'appello dell'Agenzia ritenendo prescritti i crediti. La ricorrente impugnò in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'impugnazione dell'avviso di accertamento aveva interrotto la prescrizione del diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale rinviando la causa alla stessa per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, avendo contestato integralmente l'atto che aveva ridotto il credito, aveva efficacemente interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; pertanto il termine decennale non era maturato alla data dell'istanza di rimborso del 10 gennaio 2007 (la sentenza di primo grado divenuta definitiva era depositata il 6/3/1998). La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413

    usata dalla contribuente per presentare dichiarazione integrativa al fine di definire il periodo d'imposta oggetto di accertamento

  • Legge n. 350 del 2003

    discussa nel ricorso (la ricorrente sosteneva che impedisca all'Amministrazione di eccepire la prescrizione per rimborsi relativi a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997); tuttavia la Corte ha dichiarato il motivo assorbito e non si è pronunciata nel merito sulla portata della norma

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per la regola generale di decadenza, ma la Corte conferma che quando in dichiarazione è esposto un credito d'imposta non opera il termine di decadenza dell'art.38 per la mancata presentazione di apposita istanza

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    articoli 19, comma 1, lett. g) e 62

    richiamato in relazione alle impugnazioni del silenzio-rifiuto e alle norme di processo tributario

  • Codice civile

    articoli 2934, 2935, 2943, 2945, 2946, 2953

    principali disposizioni sul fenomeno della prescrizione e sulle sue cause di interruzione; la Corte ha valorizzato art.2943 c.c. riconoscendo l'effetto interruttivo dell'impugnazione dell'avviso di accertamento quando la domanda giudiziale contesta l'esistenza o l'ammontare del debito in modo collegato al credito reclamato

  • Codice di procedura civile

    articolo 366-bis (menzionato) e articolo 360 c.p.c., comma 1

    la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.366-bis ratione temporis (abrogato e non applicabile al caso) e ha valutato i motivi di cassazione ai sensi dell'art.360 c.p.c.

  • Legge n. 69 del 2009

    richiamata per osservare che l'art.366-bis c.p.c. non è applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi che indica un credito d'imposta vale come istanza di rimborso: il contribuente non deve presentare una distinta istanza e il termine di prescrizione è il decennale previsto dalla legge.
  • L'impugnazione dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione del diritto al rimborso quando la domanda giudiziale contesta l'esistenza o l'ammontare del debito d'imposta in modo da incidere direttamente sul credito reclamato (nesso causale stretto tra domanda giudiziale e diritto al rimborso).
  • L'effetto interruttivo perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; il nuovo termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere a norma di legge.
  • In caso di pluralità di poste contabili distinte, è onere del creditore dimostrare che gli atti interruttivi si riferiscono precisamente alle poste per le quali si eccepisce l'interruzione della prescrizione.
  • Prima di valutare la sussistenza della prescrizione in controversie fiscali, verificare sia la data di esposizione del credito in dichiarazione (eventuale tutela decennale) sia la portata delle impugnazioni precedenti: un contenzioso che investe l'interezza dell'atto impositivo e chiede l'annullamento integrale è più idoneo a interrompere la prescrizione rispetto a contestazioni parziali.
  • Verificare infine la normativa speciale e l'evoluzione giurisprudenziale (es. interpretazioni della L.350/2003 e interventi della Corte Costituzionale) quando si discute se l'Amministrazione possa o meno eccepire la prescrizione per rimborsi relativi a dichiarazioni presentate entro determinate date.

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