Sentenza del 01/02/2024 n. 41 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette e Iva - Cartelle di pagamento - Indirizzo PEC non presente nel registro IPA - Inesistenza della notificazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notifica dell'avviso/intaimazione di pagamento fosse inesistente perché effettuata su un indirizzo PEC non presente nel registro pubblico IPA; chiedeva quindi l'annullamento dell'atto per mancanza di validità della notificazione.
La decisione
Il giudice ha escluso l'inesistenza della notificazione: l'utilizzo di una PEC non iscritta nel registro IPA non comporta automaticamente inesistenza dell'atto e, al più, può dar luogo a una nullità che tuttavia è sanata se l'atto ha raggiunto il destinatario e questi ha potuto svolgere compiutamente la propria difesa. Richiamando la sentenza delle SS.UU. n.15979/2022, il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto non siano sorte incertezze sulla provenienza o sull'oggetto dell'atto, poiché il contribuente ha proposto tempestiva e immediata impugnazione; pertanto la presunta irregolarità è stata sanata e la notifica è stata considerata valida.
Norme richiamate
sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 15979/2022
L'utilizzo di un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi non è necessariamente causa di nullità se la notificazione ha comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.
principio di ragionevolezza
Il principio indirizza il giudice a non dichiarare nullo un atto che è pervenuto integralmente al destinatario e del quale è certa la provenienza, quando il diritto di difesa si è potuto esercitare pienamente.
registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) / regole su notificazioni via PEC
L'iscrizione dell'indirizzo PEC nell'IPA è rilevante per la regolarità formale delle notifiche, ma la sua assenza non produce automaticamente inesistenza dell'atto; la valutazione concreta deve considerare l'effettivo raggiungimento del destinatario e la possibilità di esercitare la difesa.
Massime di principio
- L'assenza dell'indirizzo PEC nel registro IPA determina al più una nullità formale, non l'inesistenza della notificazione; la nullità è sanata se l'atto ha raggiunto il destinatario e questi ha potuto esercitare le proprie difese.
- Se il destinatario riceve l'atto ed esercita tempestivamente mezzi di impugnazione, è improbabile che la mancata iscrizione della PEC nell'IPA comporti l'annullamento dell'atto.
- La fattispecie concreta è decisiva: se l'uso di una PEC non registrata ha creato incertezza sulla provenienza o ha impedito l'esercizio del diritto di difesa, il giudice può ritenere l'atto nullo o invalido.
- Per l'amministrazione pubblica: è buona prassi utilizzare PEC registrate nell'IPA e conservare prove della trasmissione e della chiarezza della comunicazione (mittente, oggetto) per evitare contestazioni.
- Per il contribuente: se si riceve un atto via PEC, impugnare tempestivamente e documentare la ricezione e le eventuali difficoltà; l'assenza di contestazione immediata può indebolire la tesi di inesistenza della notifica.
- I tribunali applicheranno il criterio dell'efficacia del diritto di difesa e della ragionevolezza, privilegiando la validità degli atti che hanno comunque raggiunto lo scopo informativo e difensivo.
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