Sentenza del 31/01/2024 n. 319 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a sanzioni per complessivi €11.221,19 connesse a rettifiche doganali (9 dichiarazioni). Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi di accertamento da cui le sanzioni traevano origine e deduceva l'annullamento conseguente dell'atto di irrogazione sanzioni e della cartella; eccepiva anche vizi di motivazione, violazioni delle norme sulle sanzioni e mancata valutazione della personalità dell'autore. L'AER, in appello, deduceva vizi di decisione e sosteneva che uno dei due distinti atti di irrogazione sanzioni non era stato impugnato e quindi era divenuto definitivo, rendendo inammissibili le doglianze sul merito; inoltre aveva sollevato questioni di legittimazione passiva e altre irregolarità processuali.
La decisione
La Corte regionale ha respinto l'appello dell'AER e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le sanzioni irrogate siano direttamente dipendenti dall'avviso di accertamento annullato e che l'annullamento dell'accertamento si estenda, per effetto espansivo, anche alle sanzioni conseguenti, indipendentemente dal fatto che l'atto sanzionatorio sia formalmente separato. Ha inoltre respinto le eccezioni preliminari sollevate dall'Ufficio, richiamando la giurisprudenza che esclude il litisconsorzio necessario dell'ente impositore nelle opposizioni a cartelle quando l'AER non lo chiama in causa. L'AER è stata condannata al pagamento delle spese di lite per questo grado di giudizio (€1.800 + 15% rimborso spese generali e accessori di legge).
Norme richiamate
Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Permette la motivazione concisa della sentenza: il giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni; quelle non trattate possono essere assorbite o superate rispetto alle questioni decisive.
Cost. art. 24 e art. 111
Rimarcano i principi di tutela giurisdizionale e di ragionevole motivazione delle decisioni; supportano la possibilita di motivazione sintetica e la nozione di 'ragione piu liquida'.
Cass. sez. 5 ord. n. 9250 del 03.04.2019
Esclude il litisconsorzio necessario dell'ente impositore nelle impugnazioni di cartelle esattoriali; e' facoltà dell'Agente per la Riscossione chiamare l'ente impositore se lo ritiene opportuno, ma la mancata chiamata non invalida automaticamente il procedimento.
Cass. n. 24732 (sentenza citata)
Stabilisce che l'annullamento della pretesa tributaria si estende anche alle sanzioni direttamente dipendenti dall'accertamento, effetto che opera sia se le sanzioni sono irrogate nello stesso atto sia se sono irrogate con atto separato.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è annullato in via definitiva, l'annullamento si estende generalmente alle sanzioni che derivano direttamente da quell'accertamento, anche se le sanzioni sono state irrogate con atto formale separato.
- La separazione formale tra atto di ripresa d'imposta e atto di irrogazione sanzioni non attribuisce automaticamente autonomia alle sanzioni: va valutata la connessione causale con l'accertamento impugnato.
- L'Agente per la Riscossione può chiamare l'ente impositore in causa, ma la sua mancata chiamata non costituisce di per sé un vizio insanabile o un litisconsorzio necessario nelle opposizioni a cartelle; se l'AER ritiene rilevante la posizione dell'ente, deve attivarsi per coinvolgerlo.
- Occorre verificare sempre lo stato di impugnazione degli atti: la mancata impugnazione di un singolo atto sanzionatorio può portare alla sua definitività, ma se quell'atto è causalmente dipendente da un accertamento poi annullato, l'annullamento di quest'ultimo può comunque travolgere la sanzione.
- In sede giudiziale il giudice può motivare in modo conciso: le questioni non discusse possono ritenersi assorbite se incompatibili con il decisum; per la difesa, conviene evidenziare subito le questioni decisive e i profili di relazione causale fra atti.
- Dal punto di vista processuale, chi impugna dovrebbe considerare di contestare sistematicamente tutti gli atti collegati (avvisi e atti sanzionatori) per evitare problemi di definitività, mentre l'Amministrazione che intende opporre la pretesa dovrebbe valutare se coinvolgere l'ente impositore e curare la tempestività delle impugnazioni che ritiene necessarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 92 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 93 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 91 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2929 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2024Sentenza del 30/01/2024 n. 369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 gen 2024Sentenza del 30/01/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →