Sentenza del 31/01/2024 n. 91 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di più cartelle esattoriali basata su estratto di ruolo: il ricorrente contestava la mancata notificazione delle cartelle e deduceva la nullità/illegittimità degli atti nonché la decadenza dell'azione di riscossione.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sul solo estratto di ruolo in assenza della prova di un grave pregiudizio, ha rilevato che parte delle cartelle concernevano materie di competenza di altri giudici (violazioni del codice della strada -> giudice di pace; contributi previdenziali -> giudice del lavoro) e che le restanti erano regolarmente notificate secondo le procedure previste (art. 139 c.p.c. e raccomandata informativa). È stato inoltre accertato che il contribuente aveva ottenuto rateazioni e aveva effettuato pagamenti su alcune posizioni. Infine, alcune cartelle (elencate in sentenza) erano state annullate per effetto dell'art. 4, c.1, del D.L. n.119/2018 conv. L.136/2018 (discarico amministrativo per debiti fino a €1.000). Spese compensate in capo al soccombente con liquidazione di €1.000.
Norme richiamate
art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215) / novella art. 12 DPR 602/1973 (comma 4-bis)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l' art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l' art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3 , 24 , 101 , 104 , 113 , 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione
La norma introdotta (comma 4-bis) si applica ai processi pendenti e delimita la possibilità di ottenere tutela immediata per ruolo/cartella non notificati; il giudice ha seguito il principio secondo cui l'estratto di ruolo non è normalmente impugnabile salvo la dimostrazione di grave pregiudizio.
art. 139 c.p.c.
Richiamato come criterio procedurale per la regolarità delle notifiche: la Corte ha ritenuto che le cartelle siano state notificate osservando le procedure previste (invio di raccomandata informativa conformemente alle regole di notifica).
art. 4, comma 1, D.L. n.119 del 23/10/2018 conv. L. 17/12/2018 n.136
Applicazione della disposizione che ha disposto l'annullamento (discarico amministrativo) dei debiti fino a €1.000 affidati in riscossione per il periodo indicato (2000-2010); in concreto alcune cartelle sono state sgravate amministrativamente ai sensi di tale norma.
Rinvio alle competenze giurisdizionali (giudice di pace, giudice del lavoro)
La Corte ha evidenziato che alcune partite impugnate attengono a materie non di competenza tributaria (es. violazioni del codice della strada competono al giudice di pace; contestazioni su contributi previdenziali competono al giudice del lavoro), rendendo infondati i relativi motivi in sede tributaria.
Riferimento a principi costituzionali e convenzionali (artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.; art. 6 CEDU; art.1 Protocollo addizionale n.1)
Le censure avanti alla Corte costituzionale e alla CEDU sollevate dal ricorrente in relazione all'applicabilità del comma 4-bis sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza richiamata; quindi non ostano all'applicazione della norma nei processi pendenti.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di per sé, non garantisce normalmente una tutela giudiziaria: per impugnare con successo occorre dimostrare un grave pregiudizio immediato causato dall'annotazione nello ruolo (es. impedimento a partecipare a gare pubbliche, blocco di pagamenti da PA).
- Il contribuente che contesta la mancata notifica della cartella presupposta deve, di regola, attendere la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria) per far valere la mancata notifica in un giudizio o fornire prove del grave pregiudizio subito.
- La regolarità formale delle notifiche va valutata con riferimento alle procedure previste (es. art. 139 c.p.c. e invio di raccomandata informativa); la documentazione di notificazione prodotta dall'ufficio può portare al rigetto del motivo di nullità per mancata notifica.
- Prima di agire in sede tributaria verificare la materia della cartella: molte voci (es. contravvenzioni stradali, controversie previdenziali) possono spettare a giudici diversi (giudice di pace, giudice del lavoro) e richiedere un diverso canale di impugnazione.
- La concessione di rateazioni e i pagamenti effettuati possono essere considerati elementi che indeboliscono la contestazione sulla mancata notifica o sulla decadenza dell'azione, poiché mostrano conoscenza e riconoscimento della pretesa.
- Verificare sempre l'eventuale applicabilità di norme di annullamento automatico/discarico (es. D.L. n.119/2018 conv. L.136/2018 per debiti fino a €1.000) prima di proporre impugnazioni, poiché alcune posizioni possono essere state estinte amministrativamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 92 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 93 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 319 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 31 gen 2024Sentenza del 31/01/2024 n. 2929 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 gen 2024Sentenza del 30/01/2024 n. 369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 gen 2024Sentenza del 30/01/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →