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Sentenza

Sentenza del 31/01/2024 n. 92 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Il cessionario di azienda risponde in solido con l'incidente dei debiti tributari che insistono su quest'ultima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cessionario contestava di dover rispondere in solido per i debiti tributari riferibili al complesso aziendale acquisito. La questione verteva sull'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997, che disciplina la responsabilità del cessionario per i debiti tributari 'insistenti sul complesso trasferito', e se tali debiti fossero effettivamente imputabili all'azienda al momento del trasferimento.

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 14 del d.lgs. 472/1997 e ha affermato la responsabilità in solido del cessionario per i debiti tributari che gravano sull'azienda trasferita. In sostanza la pretesa erariale nei confronti del cessionario è stata confermata: il compratore è tenuto a soddisfare i debiti tributari 'insistenti' sul complesso aziendale trasferito, con possibilità di esercitare successivamente azione di regresso nei confronti del cedente secondo le ordinarie regole civili.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    La norma impone la responsabilità in solido del cessionario per i debiti tributari che insistono sul complesso aziendale trasferito; la responsabilità riguarda i tributi collegati all'attività trasferita al momento del passaggio e consente all'amministrazione finanziaria di agire direttamente contro il cessionario.

Massime di principio

  • Il cessionario può essere ritenuto responsabile in solido per le obbligazioni tributarie 'insistenti' sull'azienda al momento del trasferimento: occorre verificare se il debito è effettivamente connesso al complesso aziendale.
  • Prima dell'acquisto è essenziale svolgere una due diligence fiscale per individuare debiti potenziali e accertare se le passività siano ascrivibili all'azienda trasferita.
  • Nel contratto di compravendita è consigliabile inserire garanzie a favore del cessionario (indennità, dichiarazioni e garanzie del cedente, escrows, price adjustment) per coprire eventuali debiti tributari pregressi.
  • Il cessionario, anche se chiamato a pagare l'erario, conserva il diritto di regresso nei confronti del cedente per le somme versate a titolo di responsabilità solidale.
  • La responsabilità si estende solo ai tributi collegati all'attività aziendale trasferita e non alle obbligazioni personali in capo al cedente estranee al complesso aziendale.
  • È utile ottenere, ove possibile, dal cedente certificazioni di regolarità fiscale o richiedere garanzie bancarie/assicurative per coprire rischi fiscali noti o potenziali.
  • La comunicazione e la tempestiva iscrizione del trasferimento e la verifica degli atti amministrativi preesistenti possono influire sull'effettiva portata dell'insistenza di debiti sul complesso trasferito.
  • Occorre valutare i termini di prescrizione/decadenza dei tributi e l'eventuale esistenza di atti impositivi già definiti o impugnabili, perché il rischio per il cessionario dipende anche dalla situazione procedurale dei crediti tributari.

Testo integrale

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