Cassazione Penale, Sentenza n. 10080/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/01/2017 (condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso con funzioni direttive), per contrasto tra quella condanna e una successiva sentenza di assoluzione per un'ipotesi di estorsione maturata nel medesimo contesto mafioso, nonché per la presunta inattendibilità del collaboratore di giustizia Esposito, le cui dichiarazioni sarebbero state valorizzate nella sentenza di condanna. Il ricorrente contesta inoltre che la Corte territoriale abbia dichiarato la richiesta di revisione inammissibile con la procedura non partecipata prevista dall'art. 634 c.p.p., sostenendo che la decisione si sarebbe fondata su valutazioni di merito che avrebbero reso necessaria la rinnovazione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico poiché si limitava a reiterare i rilievi già posti nella richiesta di revisione senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha condiviso che l'assoluzione per l'ipotesi estorsiva non costituisce "prova nuova" né determinava un contrasto di giudicati rispetto alla condanna per associazione mafiosa, essendo coerente con la ricostruzione della posizione apicale del ricorrente nel clan. È stato inoltre osservato che gli elementi posti a base dell'assoluzione erano già stati esaminati dalle sentenze che avevano portato alla condanna irrevocabile, e che le obiezioni sollevate riguardavano valutazioni alternative e non fatti diversi o contraddittori. La Corte ha ritenuto la domanda manifestamente infondata e legittimato il rigetto de plano ai sensi della giurisprudenza richiamata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa sottesi all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
menzionato nell'ordinanza impugnata
Riferimento alla procedura non partecipata di decisione della richiesta di revisione; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del procedimento de plano quando la domanda risulta manifestamente infondata dopo un esame sommario ma non superficiale degli elementi allegati
Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (Rv. 280405)
citazione giurisprudenziale richiamata nell'ordinanza impugnata
Principio secondo cui, in tema di revisione, è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere una precedente statuizione di colpevolezza; tale controllo preliminare consente di individuare profili di non persuasività o incongruenza che giustificano il rigetto de plano
Massime di principio
- La mera esistenza di una successiva sentenza di assoluzione non costituisce automaticamente "prova nuova" ai fini della revisione: occorre che emerga un concreto contrasto di giudicati o fatti nuovi non valutati in precedenza
- Se gli elementi posti a fondamento della revisione erano già stati esaminati nei giudizi che hanno portato alla condanna irrevocabile, la richiesta può essere considerata manifestamente infondata
- Le doglianze che si limitano a proporre diverse valutazioni di merito, senza indicare fatti nuovi o contrasti impeditivi, sono aspecifiche e possono determinare l'inammissibilità della richiesta
- La Corte può rigettare la domanda di revisione de plano (procedura non partecipata) se dopo un esame sommario ma non superficiale risulta manifesta l'infondatezza dell'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità
- Per impugnare la dichiarazione di inammissibilità fondata su art. 634 c.p.p. è necessario dimostrare specificamente errori nella valutazione sommaria compiuta dalla Corte territoriale o l'esistenza di fatti nuovi non considerati
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