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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12224 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo di avere diritto, per il periodo d'imposta 1 ottobre 1997 - 30 settembre 1998, alla riduzione dell'IRPEG alla metà prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione anticipata del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, prima della scadenza del termine previsto per l'adeguamento statutario. Con il secondo motivo ha sostenuto che il possesso di partecipazioni bancarie, la detenzione di altre partecipazioni, l'accantonamento di utili e la mera possibilità astratta di compiere operazioni commerciali non fossero sufficienti a escludere l'agevolazione, soprattutto considerando il perseguimento di finalità istituzionali e sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli enti derivanti dalla separazione delle aziende bancarie, quando conservano partecipazioni tali da consentire influenza sulla società conferitaria, sono presuntivamente riconducibili all'attività di impresa bancaria e non possono beneficiare automaticamente della riduzione IRPEG prevista per gli enti con finalità esclusivamente culturali o di interesse generale. Il D.Lgs. n. 153 del 1999 non ha efficacia retroattiva e non ha reso applicabile l'agevolazione ai periodi anteriori per il solo fatto dell'eventuale adeguamento statutario. La Fondazione avrebbe dovuto dimostrare concretamente, per il periodo interessato, lo svolgimento prevalente o esclusivo di attività sociale e culturale, distinta dal controllo e dal governo delle partecipazioni bancarie; tale prova non è stata ritenuta sufficiente. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    riduzione dell'IRPEG alla metà

    L'agevolazione è riservata agli enti in possesso dei requisiti previsti dalla norma e non può essere estesa analogicamente a enti la cui attività principale sia riconducibile al controllo o alla gestione di partecipazioni bancarie.

  • D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12

    qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato

    La disciplina di riforma delle fondazioni bancarie non ha efficacia interpretativa o retroattiva per i periodi anteriori; l'eventuale adeguamento alle nuove regole produce effetti secondo i termini previsti dalla riforma.

  • D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, art. 12

    Il mantenimento di partecipazioni rilevanti nella società bancaria conferitaria costituisce un indice del collegamento genetico e funzionale con l'attività bancaria e può fondare la presunzione di esercizio di impresa bancaria.

  • Legge n. 218 del 1990

    La disciplina di ristrutturazione del sistema creditizio, imponendo agli enti la detenzione della maggioranza del capitale delle società conferitarie, rileva per valutare la persistente connessione dell'ente con l'attività bancaria.

  • T.U.I.R., art. 87, comma 1, lett. c)

    La successiva qualificazione delle fondazioni come enti non commerciali non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva del relativo regime tributario ai periodi precedenti.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la invoca; nel caso concreto la Fondazione doveva dimostrare l'effettiva prevalenza dell'attività sociale e culturale rispetto all'attività di controllo delle partecipazioni.

  • Cass., sezioni unite, 22 gennaio 2009, n. 1576

    La pronuncia consolida il principio secondo cui le fondazioni bancarie non beneficiano automaticamente delle agevolazioni previste per enti aventi finalità esclusivamente sociali o culturali e devono fornire una prova concreta dell'attività svolta nel periodo d'imposta.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per categorie specifiche di enti, soprattutto quando costituiscono eccezioni al regime ordinario, non possono essere applicate per analogia e richiedono la dimostrazione puntuale di tutti i requisiti normativi.
  • Per le fondazioni bancarie, il possesso di partecipazioni rilevanti o di controllo nella società bancaria conferitaria può costituire un indice presuntivo di collegamento con l'attività d'impresa bancaria.
  • Il perseguimento formale di finalità sociali o istituzionali non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che, nel periodo fiscale considerato, l'attività effettivamente svolta sia prevalente o esclusivamente sociale e culturale.
  • La mera possibilità statutaria o astratta di svolgere attività commerciale, da sola, non dovrebbe essere decisiva; tuttavia, se si accompagna a partecipazioni di controllo, influenza gestionale e gestione finanziaria collegata all'impresa bancaria, può concorrere a escludere l'agevolazione.
  • Le riforme legislative successive non si applicano retroattivamente, salvo un'espressa previsione normativa o una chiara funzione interpretativa riconosciuta dalla legge.
  • Chi richiede un'agevolazione deve allegare tempestivamente la relativa questione nel processo tributario e fornire una prova documentale specifica dell'attività concretamente svolta e della propria estraneità alla gestione dell'impresa partecipata.

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