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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22215/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che, nell'ambito di un'esecuzione per l'eliminazione di impedimenti al regime di servitù di passaggio carraio, aveva riformato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione imponendo a Giuseppe Lucca (e alla Almaran s.s.) la consegna di tutte le chiavi dei cancelli che ostruivano il transito. I ricorrenti hanno chiesto la cassazione di tale decisione sostenendo questioni sul merito e sulla legittimità dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per ragioni processuali: i ricorrenti non hanno depositato tempestivamente la relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369 c.p.c., e il ricorso non risulta notificato entro i termini (sessanta giorni dalla pubblicazione). Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate in favore della società controricorrente (Elua S.r.l.) in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, e si è dato atto dell'applicazione degli obblighi contributivi previsti dall'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione al ricorso per l'esecuzione degli obblighi di fare; nel procedimento di merito era il titolo formale su cui la società procedente aveva agito per ottenere l'esecuzione

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata per la rimessione della causa al primo giudice dopo la declaratoria di nullità della notifica, come avvenuto in precedente fase processuale

  • art. 369 c.p.c.

    Disposizione procedurale che impone il deposito della relazione di notificazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la mancata produzione tempestiva della relazione determini l'improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata in ordine al deposito di memorie in Cassazione; le parti hanno depositato memorie ai sensi di questa disposizione

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176

    art. 23, comma 8-bis, dl 137/2020 conv. legge 176/2020

    Norma richiamata per consentire la trattazione in pubblica udienza tenuta in camera di consiglio (misure per il processo in emergenza sanitaria); la Corte ha disposto la trattazione in tali modalità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma che stabilisce l'ulteriore versamento del contributo unificato quando l'impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile/improcedibile; la Corte ha attestato l'applicabilità di tale previsione per i ricorrenti

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228 (art. 1, comma 17)

    Norma di modifica che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel DPR 115/2002; richiamata dalla Corte per l'applicazione degli obblighi contributivi

Massime di principio

  • In appello e in cassazione la regolarità e la prova della notifica (relazione di notificazione) sono requisiti procedurali essenziali: la mancata produzione tempestiva può comportare l'improcedibilità dell'impugnazione indipendentemente dal merito.
  • Se la sentenza impugnata è pubblicata, il termine per la notifica e per il deposito della relativa relazione va verificato con attenzione (frequentemente 60 giorni dalla pubblicazione); conservare e produrre le ricevute PEC o gli atti di notificazione è cruciale.
  • Le nullità o vizi formali relativi alla notificazione possono condurre a rimessione della causa al primo giudice o all'estinzione dell'impugnazione a seconda dei casi e dei tempi: è opportuno agire tempestivamente per sanare eventuali omissioni ove possibile.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile o inammissibile, il soccombente può essere condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa (art. 13 DPR 115/2002 come modificato), dunque il rischio economico della mancata cura dei termini è rilevante.
  • Nelle esecuzioni per obbligo di fare (es. rimozione di impedimenti a servitù) è frequente che le questioni procedurali (notifiche, termini, corretto utilizzo degli istituti esecutivi) risultino decisive: prima di impugnare valutare sia il profilo sostanziale che quello formale

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