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Ordinanza

Ordinanza n. 10161/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 5360/2025, pubblicata l’8 maggio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 25306/2024.

Giustizia amministrativa202514988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5360/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5360/2025, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che il titolo esecutivo e gli ulteriori documenti allegati al ricorso, compresa la documentazione attestante il passaggio in giudicato, erano privi della rituale asseverazione di conformità firmata digitalmente. L'asseverazione è richiesta dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, richiamato dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire alla ricorrente di sanare l'omissione, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. Ha onerato la parte ricorrente del deposito della rituale asseverazione di conformità del titolo esecutivo e degli altri documenti interessati. Il rinvio è stato disposto per consentire la regolarizzazione documentale; il Collegio ha precisato che, qualora l'omissione non venga sanata, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, secondo l'orientamento consolidato richiamato nell'ordinanza. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Richiede la rituale asseverazione di conformità dei documenti informatici secondo le modalità considerate necessarie dal Collegio nel caso concreto.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiama espressamente l'art. 22, comma 2, del CAD nel quadro degli adempimenti documentali del processo amministrativo telematico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato dal Collegio quale base dell'avviso alle parti circa la possibile dichiarazione di inammissibilità in caso di mancata regolarizzazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il titolo esecutivo e la documentazione attestante il suo passaggio in giudicato devono essere prodotti con la rituale asseverazione di conformità firmata digitalmente richiesta dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, richiamato dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
  • La rilevata mancanza dell'asseverazione di conformità può giustificare il rinvio della trattazione per consentire alla parte ricorrente di sanare l'omissione; se la regolarizzazione non avviene, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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