Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14958/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe n. 6 del 13/6/2023 e della relativa delibera riferita all’a.s.2022/23 di non ammissione alla frequenza della classe successiva presso l’Istituto di Istruzione superiore Liceo “-OMISSIS-”; - di tutti gli atti ad esso preparatori, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e richiamati, particolare quello con cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione; - della valutazione finale pubblicata il 16/6/2023 sul registro elettronico ove risulta che l’alunno risulta avere una votazione di: 4 in lingua e letteratura straniera inglese; 4 in matematica; 5 scienze naturali; 5 fisica; e per il risarcimento dei danni subiti.

Giustizia amministrativa202311500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale e deliberazione del consiglio di classe recanti la non ammissione dello studente alla classe successiva, con valutazioni insufficienti in alcune materie

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva relativo all’anno scolastico 2022/2023, deducendo la violazione dei criteri di valutazione contenuti nel PTOF 2022/2025, dell’art. 4 del d.lgs. n. 122/2009 e del d.lgs. n. 62/2017. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifeste. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni, senza tuttavia fornire la prova del pregiudizio e della sua quantificazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. Essendo ormai trascorso l’anno scolastico cui si riferiva il giudizio impugnato, l’eventuale annullamento della non ammissione non avrebbe procurato alcuna utilità concreta al minore, che non avrebbe comunque potuto iscriversi alla classe successiva per quell’anno. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché non provata: secondo il Collegio, nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente e il ricorrente deve dimostrare rigorosamente sia l’an sia il quantum del danno; nella specie la parte si è limitata a formulare la pretesa senza fornire la prova della sua quantificazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni, in considerazione delle peculiarità delle questioni trattate. La domanda cautelare era stata precedentemente rigettata, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 122/2009

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato dai criteri e dal giudizio di valutazione scolastica; la sentenza non esamina nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.lgs. n. 62/2017

    È stato indicato dalla ricorrente quale disciplina violata nella valutazione e nella non ammissione; la sentenza non procede all’esame sostanziale del motivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare e porre in decisione la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 26, comma 1, c.p.a., delle eccezionali ragioni che hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

  • art. 30 c.p.a.

    La sentenza applica i principi dell’azione risarcitoria amministrativa, imponendo al danneggiato la prova rigorosa dell’an e del quantum del danno.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento di un giudizio scolastico di non ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando sia ormai trascorso l’anno scolastico cui il giudizio si riferisce e l’eventuale annullamento non possa procurare allo studente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo opera pienamente: il ricorrente deve fornire una prova rigorosa sia dell’esistenza del danno sia della sua quantificazione, senza poter fare affidamento sul metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
  • La mera formulazione di una domanda risarcitoria, priva di prova quanto alla quantificazione del pregiudizio, ne comporta il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.