Sentenza n. 2141/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e al relativo accredito
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1496 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 31 dicembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e oltre alle spese di lite, in conseguenza dell’accertamento del diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 9 gennaio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. Dopo l’adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal TAR, la ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi l’importo dovuto per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della parte dopo la scadenza del termine e provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni, riferendo poi al Tribunale sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione spettanti sul credito riconosciuto giudizialmente decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l’amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non dimostri l’avvenuto adempimento e non deduca fatti modificativi o estintivi del credito, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del giudicato sulla base dell’inadempimento risultante dagli atti.
- L’esecuzione di una condanna relativa all’attribuzione di un beneficio amministrativo con contenuto economico deve comprendere sia l’adozione dell’atto o l’attivazione dello strumento necessario a conseguire il beneficio, sia l’accredito dell’importo riconosciuto dal giudicato, oltre agli accessori ivi previsti.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’assegnazione di un termine per adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente, anche mediante delega, entro un ulteriore termine e imponendo la successiva relazione al giudice sugli adempimenti eseguiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →