Sentenza n. 14366/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Genova (atto nr. 17817 del 17/06/2020), nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 21 della legge n. 232/1990 e dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha sostenuto, secondo quanto riportato in sentenza, che il beneficio non spettasse in ragione della tardiva presentazione della domanda di collocamento in quiescenza. Il ricorrente ha inoltre chiesto interessi legali e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, senza che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale. Il mancato rispetto di tale termine, infatti, non impedisce il collocamento a riposo a domanda né determina la perdita del beneficio, poiché la disposizione non contiene una previsione chiara in tal senso e deve essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, evitando irragionevoli disparità di trattamento. Il Collegio ha inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita: tale norma riguarda la maggiorazione della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio. L'INPS è stato quindi condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le somme risultanti, maggiorate degli interessi legali. È stata invece esclusa la cumulabilità tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987
anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale che possiede i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, sicché il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa e integrativa del regime dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della norma.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione disciplina la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude, insieme all'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a titolo previdenziale.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la sentenza non fonda su tale parametro una distinta statuizione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia equiparate che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, quando sia collocato a riposo a domanda.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, in assenza di una previsione normativa chiara e inequivoca che ricolleghi al suo mancato rispetto la perdita del beneficio dei sei scatti.
- L'interpretazione del termine previsto per la domanda di pensionamento deve evitare irragionevoli disparità di trattamento tra chi presenta la domanda nell'anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta in annualità successive, ove entrambe le categorie siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo alla maggiorazione della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio e non impedisce l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- In materia di prestazioni previdenziali, il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute non comporta il cumulo con la rivalutazione monetaria quando tale cumulo sia escluso dalle disposizioni speciali applicabili.
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