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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36091/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Alcuni utenti di Rapallo hanno agito per ottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di canone di depurazione delle acque, deducendo di non aver fruito della prestazione per inefficienza o insufficienza del depuratore. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda; il Tribunale ha rigettato l’appello della società gestore. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) ha sostenuto che la normativa di settore non imponesse un trattamento secondario, essendo sufficiente un trattamento primario; (2) ha dedotto che la tariffa coprisse un servizio di ambito e non la sola prestazione locale, con conseguente diritto alla restituzione, semmai, della sola quota riferibile al singolo impianto; (3) ha contestato la prova dell’effettuazione dei servizi di ambito, affermando che il giudice avrebbe dovuto applicare le norme di settore in base al principio iura novit curia; (4) ha prospettato un omesso esame di documenti che proverebbero l’erogazione degli altri servizi; (5) ha lamentato la mancata considerazione della norma sulla determinazione della tariffa, che sarebbe stata letta come disposizione solo di calcolo e non incidente sull’obbligo; (6) ha infine sostenuto che la domanda di ripetizione fosse soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., e non decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 105 del D.lgs. 152/2006 impone il trattamento secondario delle acque reflue urbane, salvo trattamento equivalente, e che la società non aveva provato di averlo effettuato. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sul difetto di prova, e comunque perché i documenti richiamati non erano specificamente idonei a dimostrare il funzionamento degli altri impianti di ambito. Ha rigettato il quinto motivo, chiarendo che la norma sulla tariffa disciplina solo il criterio di calcolo del canone e non esclude il rimedio restitutorio in caso di inadempimento. Ha rigettato il sesto motivo richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ripetizione dell’indebito per mancata fruizione del servizio di depurazione è soggetta a prescrizione decennale. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 74 D.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l’obbligo di trattamento secondario, ma ritenuto non decisivo rispetto alla norma che impone il trattamento secondario o equivalente.

  • art. 101 D.lgs. 152/2006

    Invocato insieme ad altre disposizioni di settore per sostenere la sufficienza del trattamento primario; la Corte non vi attribuisce efficacia derogatoria rispetto all’art. 105.

  • art. 105 D.lgs. 152/2006

    "Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5"

    È la norma centrale: impone il trattamento secondario, consentendo in alternativa un trattamento equivalente che produca lo stesso risultato; non basta un trattamento primario inferiore come efficacia.

  • art. 2 D.M. 30/9/2009 n. 102

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione del sistema tariffario e depurativo, ma non idoneo a scardinare la disciplina primaria richiamata dalla Corte.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato tra le norme che regolano i doveri contrattuali e la correttezza, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere l’assenza di responsabilità/obbligo di restituzione; la Corte ribadisce che il rapporto è contrattuale e che l’inadempimento va valutato secondo le regole generali.

  • art. 1374 c.c.

    Usato per sostenere l’integrazione del contratto con la normativa di settore; la Corte osserva che la disciplina rileva solo se integra effettivamente il contenuto contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione all’esecuzione del rapporto e all’obbligo di correttezza, ma senza effetto dirimente sul caso concreto.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato quale norma generale sulla risoluzione/inadempimento, ma non ritenuto pertinente alla questione principale della ripetizione dell’indebito.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura del corrispettivo; la Corte non ne fa la base della decisione.

  • art. 2033 c.c.

    Norma di riferimento per la ripetizione dell’indebito: la Corte conferma la riconducibilità della domanda restitutoria alla condictio indebiti/condictio ob causam finitam.

  • art. 154 D.lgs. 152/2006

    Serve a determinare il criterio di calcolo della tariffa/canone, ma non incide sulla questione dell’an e del diritto alla restituzione in caso di inadempimento.

  • art. 155 D.lgs. 152/2006

    Richiamato nei motivi sulla tariffa e sulla disciplina di settore, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma la censura è respinta perché non supera il rilievo centrale del difetto di prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: la Corte rileva che il gestore non ha provato l’esistenza e il regolare funzionamento degli impianti necessari a giustificare il corrispettivo.

  • art. 141 D.lgs. 152/2006

    Citato insieme alle altre norme di settore nei motivi sul servizio idrico integrato, senza rilievo decisivo autonomo.

  • art. 147 D.lgs. 152/2006

    Richiamato come norma di contesto del servizio idrico integrato, non ritenuto sufficiente a provare l’adempimento.

  • art. 149 D.lgs. 152/2006

    Citato nei motivi di ricorso sul servizio di ambito; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva in assenza di prova dell’effettivo funzionamento degli impianti.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte esclude la prescrizione quinquennale per i crediti restitutori da mancata depurazione, affermando la prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Nel rapporto di utenza del servizio idrico, la tariffa/canone deve essere letta alla luce della disciplina di settore che integra il contenuto contrattuale, ma il diritto al corrispettivo presuppone comunque l’effettiva esecuzione della prestazione dovuta o di una prestazione equivalente.
  • Quando la normativa impone un trattamento secondario delle acque reflue urbane, il gestore non può liberarsi dall’obbligo invocando il solo trattamento primario, salvo dimostrare un trattamento equivalente idoneo a conseguire il medesimo risultato.
  • Chi contesta la restituzione di somme versate per un servizio non reso deve allegare e provare, in modo specifico, l’esistenza e il regolare funzionamento degli impianti o dei servizi di ambito che giustifichino il mantenimento, totale o parziale, del corrispettivo.
  • Le censure di legittimità che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili; se il giudice di merito fonda la decisione sul difetto di prova, la doglianza deve investire proprio tale profilo probatorio.
  • La norma che disciplina il calcolo della tariffa del servizio idrico non regola, di per sé, il tema dell’adempimento né esclude il rimedio della ripetizione dell’indebito in caso di mancata fruizione della prestazione.
  • La domanda di ripetizione dell’indebito per il pagamento del corrispettivo di un servizio di depurazione non fruito è soggetta a prescrizione decennale, non a quella quinquennale delle prestazioni periodiche.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMora
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoPrescrizione

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