Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22479 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Base imponibile - Reddito complessivo - Detrazioni reddito di impresa - Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 917 del 1986 - Deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali - Spettanza - Fondamento - Conseguenze - Remunerazioni per attività riguardanti l'oggetto sociale ma estranee al rapporto di gestione - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2003: contestata (i) l'indeducibilità di costi per prestazioni di servizi (pulizia locali e servizi da cooperativa), e (ii) la rettifica dell'importo dedotto a titolo di compenso spettante al Presidente del CdA. La questione principale riguarda se i compensi agli amministratori, quando versati a una società controllante (c.d. compensi "reversibili"), possano essere dedotti per cassa ai sensi dell'art. 62, comma 3 (ora 95, comma 5) TUIR, ovvero vadano qualificati come costi per prestazioni di servizi e dedotti secondo il principio di competenza ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 2, lett. b).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo riconoscendo che la Commissione Regionale non ha correttamente applicato i principi di diritto relativamente ai compensi versati indirettamente (compensi reversibili). Ha affermato che la regola speciale di deducibilità per cassa degli emolumenti agli amministratori si applica solo se il compenso è effettivamente corrisposto all'amministratore; se il corrispettivo è versato ad altra società per la fruizione di personale che svolge l'attività gestionale, si tratta di un costo per prestazione di servizi deducibile per competenza. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR di Siracusa per nuovo esame. Sui rilievi relativi all'inesistenza delle prestazioni contrattuali (rilievi nn. 4 e 5) la Corte ha invece ritenuto corretta la motivazione della CTR e ha respinto i rispettivi motivi della contribuente. Sono state rigettate le censure sull'onere della prova; richiamato il principio che grava sul contribuente dimostrare esistenza, inerenza e congruità dei costi.

Norme richiamate

  • TUIR (d.P.R. n. 917/1986), art. 62, comma 3 (ora art. 95, comma 5)

    I compensi spettanti agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti

    La Corte conferma che la disciplina speciale consente la deduzione per cassa dei compensi spettanti agli amministratori (estesa per espressa disposizione anche alle societa' di capitali), ma tale regime si applica solo se il compenso e' effettivamente corrisposto all'amministratore.

  • TUIR (d.P.R. n. 917/1986), art. 75, comma 2, lett. b) (ora art. 109, comma 2, lett. b))

    I costi relativi a remunerazioni per attivita' afferenti all'oggetto sociale ma estranee al rapporto di gestione sono qualificati come spese per prestazioni di servizi e vanno dedotti secondo il principio di competenza, cioe' nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata dalla parte nei motivi di impugnazione circa gli elementi probatori; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina processuale/fiscale in tema di accertamento dei costi.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ribadisce che il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti quando contestati dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • I compensi agli amministratori sono, in linea di principio, deducibili per cassa per le societa' di capitali in virtù della disposizione speciale (art. 62 comma 3 / art. 95 comma 5 TUIR), cio' indipendentemente dalla forma (fissa o partecipazione agli utili).
  • La deroga per cassa non opera quando la "remunerazione" all'amministratore non viene effettivamente corrisposta a quest'ultimo ma e' erogata a terzi (es. societa' controllante) per l'utilizzazione di personale che svolge l'attivita' gestionale: in tali ipotesi il pagamento va qualificato come corrispettivo per prestazione di servizi e dedotto per competenza (art. 75/109 TUIR).
  • Nel caso di compensi "reversibili" occorre verificare la natura dell'operazione (trasferimento di denaro all'amministratore vs. corrispettivo per servizio ricevuto): il criterio sostanziale prevale sulla forma pattuita.
  • Il contribuente deve fornire prova dell'esistenza, inerenza e congruità delle spese dedotte; la mera annotazione contabile non e' sufficiente se l'Amministrazione contesta l'operazione.
  • Se il contratto e la documentazione appaiono generici, antieconomici o sussistono collegamenti societari tra le parti che rendono sospetta l'operazione, il giudice fiscale puo' ritenere non provata l'effettiva prestazione e negarne la deducibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.