Cassazione Civile, Ordinanza n. 08853/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società e di due soggetti ritenuti amministratori di fatto, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni, sulla base di verifiche della Guardia di finanza che avevano evidenziato una struttura societaria fittizia e l'utilizzo di costi e crediti IVA inesistenti in una frode nel settore edilizio. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato i ricorsi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) nullità/illegittimità della notificazione dell'atto, per asserita violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 143 c.p.c., sostenendo che l'avviso fosse stato notificato alla società in persona di pretesi amministratori di fatto; 2) violazione degli artt. 2639 e 2729 c.c., contestando l'attribuzione della qualità di amministratori di fatto e l'uso delle presunzioni tratte dalle dichiarazioni di terzi; 3) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., con riguardo alla ritenuta qualità di autori materiali e beneficiari del vantaggio economico derivante dalle violazioni, presupposto usato dalla CTR per escludere l'applicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e, comunque, infondato, dato che la CTR aveva accertato una notificazione distinta alla società, in persona del legale rappresentante, e ai soggetti ritenuti amministratori effettivi in proprio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il richiamo all'art. 2639 c.c. era inconferente e la doglianza, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; inoltre la CTR aveva correttamente valorizzato la sistematicità e continuità dell'ingerenza gestionale, in linea con la giurisprudenza sull'amministratore di fatto. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma la valutazione delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio non era deducibile senza specifica allegazione di fatti diversi, allegazione che mancava. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare la notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento della notifica sia alla società sia ai soggetti ritenuti amministratori effettivi.
art. 143 c.p.c.
invocato in tema di notificazione; la Corte non ha accolto la censura perché l'atto risultava notificato correttamente nei modi accertati dalla CTR.
art. 2639 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la qualifica di amministratori di fatto; la Corte ha osservato che la norma riguarda la responsabilità penale e che il richiamo era inconferente nel caso.
art. 2729 c.c.
invocato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ha rilevato che la censura non indicava specifiche violazioni delle regole sulle presunzioni e mirava solo a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte ha ribadito che sotto questo vizio non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, ma solo denunciare reali violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ha precisato che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione delle prove o delle singole risultanze istruttorie.
art. 7 d.l. n. 269/2003
richiamato per sostenere l'irrogazione delle sanzioni alla sola società; la Corte ha confermato l'inapplicabilità della limitazione di responsabilità alla persona fisica che abbia agito nel proprio esclusivo interesse traendo diretto vantaggio dalla frode.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione della notificazione è inammissibile quando non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa le modalità effettive della notifica.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede un'ingerenza sistematica e continuativa nella gestione sociale, non un'attività episodica o meramente tecnica; chi impartisce direttive, condiziona le scelte operative e mantiene autonomia decisionale può esserne considerato portatore.
- Sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non singoli elementi istruttori, questioni o ipotesi alternative.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non è deducibile se il ricorrente non allega che i fatti sarebbero stati diversi nel secondo grado.
- La limitazione della responsabilità sanzionatoria prevista dall'art. 7 d.l. n. 269/2003 non opera quando la persona fisica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, usando la società come schermo per una frode da cui abbia tratto diretto vantaggio.
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