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Ordinanza

Ordinanza n. 3342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 4455/2026, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due Ministeri hanno proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né la vicenda sostanziale sottostante; il Collegio richiama per relationem le argomentazioni contenute in precedenti ordinanze della Sezione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dai Ministeri, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sulla base della giurisprudenza della Sezione, in particolare delle ordinanze richiamate, le cui motivazioni sono state integralmente recepite per relationem. Ha quindi sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione sul merito dell’appello è stata differita, con riserva di fissazione dell’udienza pubblica nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata in presenza dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • In appello, il Consiglio di Stato può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado quando ritenga sussistente il fumus boni iuris della domanda cautelare, anche richiamando per relationem le argomentazioni già sviluppate in precedenti pronunce della stessa Sezione.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare in appello non definisce il merito della controversia: il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata e riservare la fissazione dell’udienza pubblica per la decisione dell’appello.
  • Nella fase cautelare d’appello, le spese possono essere compensate quando il Collegio lo ritenga giustificato dalle circostanze della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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