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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza-ingiunzione prot. n. 69898/SIAR emessa dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio in data 7.3.2019 e notificata l’8.4.2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.970,20 quale indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nullaosta paesaggistico ambientale

Giustizia amministrativa202400396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione regionale per il pagamento di un’indennità risarcitoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha riproposto davanti al giudice amministrativo il ricorso originariamente proposto davanti al giudice civile, il quale aveva declinato la giurisdizione. Ha contestato l’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Calabria le aveva richiesto il pagamento di circa 18.970 euro per lavori realizzati in assenza o difformità dal nullaosta paesaggistico. In primo luogo ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che l’abuso risaliva al 1976 e che l’ingiunzione era stata notificata solo nel 2019. In secondo luogo ha negato la propria responsabilità soggettiva, affermando che l’abuso era stato realizzato dal dante causa e non da lei. Ha inoltre contestato che l’immobile fosse effettivamente incluso in un’area di notevole interesse pubblico e ha sostenuto che il vincolo paesaggistico sarebbe stato successivo alla costruzione. Ha dedotto, infine, la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio e di partecipazione procedimentale, l’insufficiente indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione e l’erroneo richiamo alla disciplina regionale del 1995, successiva alla realizzazione dell’edificio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine quinquennale relativo all’indennità paesaggistica decorre dall’atto che fa cessare l’illiceità edilizia, ossia dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, e non dalla realizzazione dell’abuso né dal parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Poiché il permesso in sanatoria era stato rilasciato il 14 novembre 2018 e l’ordinanza era stata notificata l’8 aprile 2019, la prescrizione non era maturata. Il motivo relativo all’assenza di responsabilità personale è stato respinto perché l’indennità paesaggistica ha natura reale e ripristinatoria: può essere applicata all’attuale proprietario, anche se non autore materiale dell’abuso, in quanto collegata oggettivamente al bene e alternativa alla demolizione. Sono stati respinti congiuntamente i motivi sulla partecipazione procedimentale e sulla motivazione della quantificazione. L’art. 167 d.lgs. 42/2004 non impone un previo contraddittorio per la determinazione dell’indennità e la ricorrente non aveva indicato elementi che avrebbero potuto modificare l’esito. L’ordinanza indicava l’immobile, la volumetria abusiva, l’attività istruttoria, i parametri normativi e i criteri di calcolo, richiamando anche la deliberazione della Giunta regionale n. 198/2006 e il modulo di conteggio. Le eventuali censure sui criteri erano comunque rivolte sostanzialmente alla deliberazione regionale, non impugnata. Sono stati infine respinti i motivi relativi alla vigenza del vincolo e alla disciplina applicabile. L’indennità era già prevista dall’art. 15 l. 1497/1939; in applicazione del principio tempus regit actum, la compatibilità paesaggistica deve essere valutata con riferimento all’esistenza del vincolo al momento della decisione sulla sanatoria. Il vincolo risultava introdotto con decreto ministeriale del 19 febbraio 1976 e non era stata provata la realizzazione dell’edificio prima di tale data. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi [...] presenta apposita domanda [...] ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica [...] Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

    L’indennità paesaggistica decorre, quanto alla prescrizione, dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria; inoltre ha natura reale e ripristinatoria, sicché può essere applicata all’attuale proprietario anche se non autore dell’abuso. La disposizione non impone un previo contraddittorio per la quantificazione, purché il provvedimento esponga adeguatamente criteri e dati del calcolo.

  • art. 15 l. 1497/1939

    L’indennità per violazione del vincolo paesaggistico era già prevista prima dell’attuale disciplina; la sua applicazione non dipende dall’epoca di entrata in vigore della normativa successiva.

  • art. 28 l. 689/1981

    La prescrizione quinquennale della pretesa non decorre dalla realizzazione dell’abuso, ma dal momento in cui, con il rilascio della sanatoria edilizia, cessa l’illiceità del comportamento edilizio.

  • art. 3 e 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità della quantificazione dell’indennità quando la disciplina applicabile non prevede uno specifico previo contraddittorio e il ricorrente non indica elementi procedimentali concretamente idonei a incidere sulla decisione.

  • art. 2, comma 46, l. 662/1996

    Non esclude l’applicazione dell’indennità paesaggistica per il solo fatto che l’opera sia stata realizzata anteriormente alla normativa richiamata, ove l’indennità fosse già prevista dalla disciplina previgente e il vincolo sussista al momento della valutazione della sanatoria.

Massime di principio

  • Il termine quinquennale di prescrizione dell’indennità paesaggistica prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, quale atto che fa cessare l’illiceità dell’abuso, e non dalla realizzazione dell’opera né dal parere favorevole dell’autorità paesaggistica.
  • L’indennità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 ha natura reale e ripristinatoria, essendo collegata oggettivamente al bene e alternativa alla demolizione; pertanto può essere ingiunta all’attuale proprietario anche se l’abuso è stato realizzato dal dante causa.
  • La determinazione dell’indennità paesaggistica non richiede necessariamente un previo contraddittorio procedimentale, quando l’art. 167 d.lgs. 42/2004 non lo prevede e l’interessato non dimostri quali elementi avrebbe potuto fornire per incidere concretamente sulla quantificazione.
  • Il provvedimento che irroga l’indennità paesaggistica è adeguatamente motivato se indica il bene interessato, la volumetria abusiva, l’attività istruttoria, i parametri normativi e i criteri e dati fattuali utilizzati per determinare il maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la compatibilità paesaggistica di un’opera abusiva deve essere valutata con riferimento alla sussistenza del vincolo al momento della decisione sulla domanda di sanatoria, indipendentemente dall’epoca di introduzione del vincolo, salvo che sia provata la realizzazione dell’opera anteriormente a tale vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoEccesso di potere

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