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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17212/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e difetto di motivazione per la conferma degli aumenti di pena per la continuazione, nonostante il diverso inquadramento giuridico dell'aumento ex art. 81 comma 4 cod. pen.; il ricorrente sosteneva che la corte d'appello non avrebbe potuto ricalcolare la pena in senso peggiorativo e avrebbe dovuto ridimensionare l'aumento fissato in primo grado per evitare la reformatio in peius. (2) violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen.: il ricorrente allegava che la riduzione per il rito abbreviato sulla contravvenzione era stata applicata in misura diversa dalla metà prevista, incidendo sulla pena finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'art. 81 comma 4 (aumento minimo di un terzo) si applichi solo quando l'imputato sia stato già definitivamente ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 99 comma 4 prima della commissione dei fatti; inoltre ha osservato che la Corte d'appello ha semplicemente sostituito la motivazione giuridica degli aumenti senza alterare la struttura della continuazione né aumentare la pena complessiva, quindi non è stata violata la tutela contro la reformatio in peius. Sul secondo motivo ha ritenuto la questione preclusa, atteso il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'erronea applicazione della diminuente per la contravvenzione nel rito abbreviato configura una fattispecie di pena illegittima e non di pena illegale, e quindi, se non dedotta in appello, è inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/90

    Norma sostanziale relativa al reato di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; utilizzata come riferimento per la qualificazione del fatto più grave nella continuazione.

  • Codice penale

    Norma sostanziale connessa ai reati per cui è stato condannato l'imputato (richiamata nella sentenza di merito).

  • Legge 110/75

    Norma sostanziale relativa ad uno dei reati contestati; richiamata nella costellazione di reati oggetto della continuazione.

  • Codice penale

    Stabilisce il limite minimo di aumento per la continuazione (un terzo della pena del reato più grave); la Corte precisa che tale limite opera solo se l'imputato è stato previamente ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati.

  • Codice penale

    Definisce la recidiva cui fa riferimento l'art. 81 comma 4; la Corte ha richiamato questa disposizione per precisare il perimetro applicativo del limite minimo di aumento.

  • Codice di procedura penale

    Norma sul divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello promosso dall'imputato; invocata dal ricorrente per contestare la nuova quantificazione degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché non è stata modificata la pena complessiva né gli elementi autonomi determinanti la pena.

  • Codice di procedura penale

    Regola la misura della diminuente per il rito abbreviato; il ricorrente sosteneva la sua errata applicazione sulla contravvenzione, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa in Cassazione.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce i motivi di nullità e gli elementi inammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la questione non dedotta in appello è preclusa in Cassazione quando concerne una 'pena illegittima' e non una nullità processuale.

  • Codice di procedura penale

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • Sentenza delle Sezioni Unite

    Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022

    Principio interpretativo secondo cui l'erronea applicazione della diminuzione prevista per la contravvenzione nel rito abbreviato configura una ipotesi di pena illegittima (non di pena illegale) e pertanto la questione è preclusa se non sollevata in appello.

  • Ordinanza di Sezione

    Sez. 4 - n. 22545 del 13/09/2018 (dep. 23/05/2019)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il comma 4 dell'art. 81 cod. pen. si applica solo quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di criteri per l'ammissibilità e per la valutazione della colpa nella determinazione della sanzione (Cassa delle Ammende); la Corte di Cassazione l'ha utilizzata per motivare l'esclusione della sanzione accessoria per cattiva fede del ricorrente e per fissare l'ammontare equitativo da versare.

Massime di principio

  • Il limite minimo di aumento per la continuazione previsto dall'art. 81 comma 4 cod. pen. (un terzo) si applica soltanto quando il giudice ha già ritenuto l'imputato recidivo reiterato con sentenza definitiva antecedente ai fatti; se non ricorre questa condizione il limite non opera.
  • In sede di appello il giudice può correggere la motivazione giuridica degli aumenti o delle circostanze senza incorrere nella reformatio in peius, purché non modifichi la pena complessiva né gli elementi autonomi che la determinano in modo sfavorevole per l'imputato.
  • Questioni relative alla misura della diminuente per il rito abbreviato sulle contravvenzioni, quando configurino una 'pena illegittima' e non un vizio processuale, devono essere sollevate in appello: se non lo sono, sono precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
  • La Corte di Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione delle norme penali e processuali, ma non sostituisce la valutazione in fatto dei giudici di merito quando la pena complessiva e gli elementi determinanti restano invariati.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela non solo l'entità complessiva della pena ma anche gli elementi autonomi della sua determinazione; tuttavia la semplice correzione della motivazione giuridica che non incide sul risultato sanzionatorio non viola tale divieto.
  • Se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata.

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