Sentenza del 13/11/2017 n. 494 - Comm. Trib. Prov. Varese
Transazioni infragruppo - Linee guida 2010 dell'OCSE sui prezzi di trasferimento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo. L'Ufficio aveva separato l'attività di distribuzione da quella di assistenza post-vendita e aveva selezionato società comparabili senza considerare adeguatamente le caratteristiche complessive del modello di business della ricorrente. Quest'ultima sosteneva che, in determinati settori, è normale applicare prezzi più bassi nella distribuzione per acquisire clienti e ottenere successivamente margini maggiori attraverso la manutenzione e l'assistenza continuativa. La comparabilità doveva quindi essere valutata considerando anche la correlazione e le sinergie tra le diverse attività.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta corretta nella parte in cui aveva analizzato separatamente distribuzione e assistenza post-vendita senza valutare il risultato complessivo delle attività. La scelta delle società comparabili doveva tenere conto di imprese caratterizzate da un modello operativo analogo a quello della ricorrente. In applicazione delle Linee guida OCSE 2010, l'analisi separata delle attività è possibile solo quando appropriata e deve comunque essere coordinata con una valutazione complessiva delle funzioni, dei rischi, degli asset impiegati e delle sinergie esistenti.
Norme richiamate
Linee guida OCSE 2010 sui prezzi di trasferimento
La selezione delle società comparabili e l'analisi delle transazioni infragruppo devono riflettere le effettive funzioni svolte, i rischi assunti, gli asset impiegati e il modello economico complessivo. Sebbene in alcuni casi sia possibile analizzare separatamente singole attività, occorre considerare il risultato complessivo quando tra esse esistono correlazioni e sinergie.
Massime di principio
- Nelle verifiche sui prezzi di trasferimento, l'Amministrazione non può scegliere società comparabili sulla base di una sola fase dell'attività se il modello di business produce margini attraverso la combinazione di distribuzione e servizi post-vendita.
- La comparabilità deve essere sostanziale e non meramente formale: le imprese utilizzate come benchmark devono presentare funzioni, rischi, asset, strategie commerciali e struttura dei ricavi analoghi a quelli della società verificata.
- Un prezzo di vendita iniziale contenuto non è necessariamente indice di una remunerazione non conforme al principio di libera concorrenza se la redditività viene realizzata successivamente tramite manutenzione, assistenza o servizi ricorrenti.
- L'analisi segmentata delle attività è ammissibile solo quando riflette effettivamente l'organizzazione economica dell'impresa; in presenza di interdipendenza e sinergie deve essere verificata anche la redditività complessiva.
- La documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe descrivere chiaramente la strategia commerciale, il ciclo economico complessivo, la distribuzione dei margini tra vendita e assistenza e le ragioni della scelta delle società comparabili.
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