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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7451/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 1.8.2023 che convalidava il decreto del Questore del 22.7.2023 imponendo: divieto decennale di accesso a impianti sportivi per manifestazioni di calcio, basket, pallavolo, rugby e pallanuoto; obbligo quinquennale di presentarsi presso il Commissariato durante le partite del Brescia a più riprese (3 volte in casa, 1 volta fuori casa). Il ricorrente articolava tre censure: (1) violazione del diritto di difesa perché la convalida è stata depositata senza indicazione dell'orario, rendendo incerto il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica entro cui il GIP doveva ricevere memorie; (2) carenza di motivazione sulla congruità e proporzionalità della durata delle prescrizioni; (3) eccessiva gravosità e sproporzione delle prescrizioni, anche per incongruenze tra misure imposte per le partite del Brescia e l'assenza di misure per le partite della Nazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo, assorbente: la convalida depositata il 1.8.2023 non riporta l'orario e pertanto non è possibile verificare il rispetto del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del 30.7.2023 alle ore 14:32; tale incertezza sul rispetto del termine che tutela il diritto di difesa determina la nullità della convalida. Conseguentemente è stato annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 22.7.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le altre censure non sono state esaminate in relazione alla decisività del vizio procedurale.

Norme richiamate

  • Legge 13.12.1989 n.401, art.6, comma 3

    termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.I.P.

    Il termine di 48 ore è funzionale al diritto di difesa e costituisce un termine dilatorio: la convalida che intervenga prima del suo decorso, o quando non sia possibile verificarne il rispetto per carenza formale (es. mancata indicazione dell'ora di deposito), è viziata e invalida la convalida stessa.

  • Giurisprudenza di Sezione (citata)

    Sez.3, n.6440 del 27/01/2016 Michelotto; Sez.3 n.20776 del 15/04/2010 Marcassoli; Sez. U. n.4441 del 29/11/2005 Zito

    La giurisprudenza consolidata impone che, in tema di misure che limitano la libertà personale (come l'obbligo di presentazione per accesso a manifestazioni sportive), non si possa fare ricorso a presunzioni sulla regolarità formale: le formalità cronologiche e procedurali devono essere rispettate e attestate per garantire il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Per misure che limitano la libertà personale (es. obbligo di presentazione) è essenziale il rispetto formale dei termini procedurali: la notifica deve riportare data e orario e la convalida non può intervenire prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore.
  • L'omissione di dati formali rilevanti (ad es. l'orario del deposito della convalida) può determinare l'annullamento senza rinvio della convalida e la cessazione dell'efficacia della prescrizione viziata.
  • In presenza di un vizio procedurale che incide sul diritto di difesa, il giudice può non esaminare nel merito le ulteriori censure di proporzionalità o gravosità, perché il vizio procedurale è sufficiente a determinare l'annullamento.
  • Chi impone misure preventive dovrebbe motivare esplicitamente la congruità e proporzionalità della durata e della gravosità delle prescrizioni; in caso di contestazione l'assenza di motivazione può integrare una censura rilevante, che però può rimanere assorbita se esiste un vizio procedurale pregiudizievole.
  • Per evitare annullamenti, le autorità dovrebbero uniformare pratiche (es. numero e frequenza delle presentazioni) e garantire coerenza tra misure relative a eventi diversi (es. partite di club vs Nazionale) fornendo adeguata motivazione.

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