Cassazione Penale, Sentenza n. 7451/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 1.8.2023 che convalidava il decreto del Questore del 22.7.2023 imponendo: divieto decennale di accesso a impianti sportivi per manifestazioni di calcio, basket, pallavolo, rugby e pallanuoto; obbligo quinquennale di presentarsi presso il Commissariato durante le partite del Brescia a più riprese (3 volte in casa, 1 volta fuori casa). Il ricorrente articolava tre censure: (1) violazione del diritto di difesa perché la convalida è stata depositata senza indicazione dell'orario, rendendo incerto il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica entro cui il GIP doveva ricevere memorie; (2) carenza di motivazione sulla congruità e proporzionalità della durata delle prescrizioni; (3) eccessiva gravosità e sproporzione delle prescrizioni, anche per incongruenze tra misure imposte per le partite del Brescia e l'assenza di misure per le partite della Nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo, assorbente: la convalida depositata il 1.8.2023 non riporta l'orario e pertanto non è possibile verificare il rispetto del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del 30.7.2023 alle ore 14:32; tale incertezza sul rispetto del termine che tutela il diritto di difesa determina la nullità della convalida. Conseguentemente è stato annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 22.7.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le altre censure non sono state esaminate in relazione alla decisività del vizio procedurale.
Norme richiamate
Legge 13.12.1989 n.401, art.6, comma 3
termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.I.P.
Il termine di 48 ore è funzionale al diritto di difesa e costituisce un termine dilatorio: la convalida che intervenga prima del suo decorso, o quando non sia possibile verificarne il rispetto per carenza formale (es. mancata indicazione dell'ora di deposito), è viziata e invalida la convalida stessa.
Giurisprudenza di Sezione (citata)
Sez.3, n.6440 del 27/01/2016 Michelotto; Sez.3 n.20776 del 15/04/2010 Marcassoli; Sez. U. n.4441 del 29/11/2005 Zito
La giurisprudenza consolidata impone che, in tema di misure che limitano la libertà personale (come l'obbligo di presentazione per accesso a manifestazioni sportive), non si possa fare ricorso a presunzioni sulla regolarità formale: le formalità cronologiche e procedurali devono essere rispettate e attestate per garantire il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.
Massime di principio
- Per misure che limitano la libertà personale (es. obbligo di presentazione) è essenziale il rispetto formale dei termini procedurali: la notifica deve riportare data e orario e la convalida non può intervenire prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore.
- L'omissione di dati formali rilevanti (ad es. l'orario del deposito della convalida) può determinare l'annullamento senza rinvio della convalida e la cessazione dell'efficacia della prescrizione viziata.
- In presenza di un vizio procedurale che incide sul diritto di difesa, il giudice può non esaminare nel merito le ulteriori censure di proporzionalità o gravosità, perché il vizio procedurale è sufficiente a determinare l'annullamento.
- Chi impone misure preventive dovrebbe motivare esplicitamente la congruità e proporzionalità della durata e della gravosità delle prescrizioni; in caso di contestazione l'assenza di motivazione può integrare una censura rilevante, che però può rimanere assorbita se esiste un vizio procedurale pregiudizievole.
- Per evitare annullamenti, le autorità dovrebbero uniformare pratiche (es. numero e frequenza delle presentazioni) e garantire coerenza tra misure relative a eventi diversi (es. partite di club vs Nazionale) fornendo adeguata motivazione.
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