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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione consiliare 5 aprile 2022, n. 15, avente ad oggetto “Variante generale Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore - controdeduzioni alle osservazioni, adeguamento ai pareri pervenuti e approvazione ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 12/2015 e successive modificazioni” , divenuta efficace a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di San Donato Milanese sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2022; - di ogni atto ad essa preliminare, connesso o conseguente ed in particolare, in quanto occorra, della deliberazione consiliare 28 ottobre 2021, n. 47, di adozione della variante al Piano di Governo del Territorio, del parere motivato 15 ottobre 2021, emesso dall'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente del procedimento di VAS, della Dichiarazione di Sintesi redatta in data 15 ottobre 2021, della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 15 ottobre 2021, del parere della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – Urbanistica e Assetto del Territorio pervenuto in data 25 novembre 2021 prot. n°48367, del parere della Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano pervenuto in data 23 febbraio 2022 prot. n°7656, del parere della Città Metropolitana di Milano – Settore Pianificazione Territoriale Generale e rigenerazione urbana pervenuto in data 3 marzo 2022 prot. n°8674, della nota di ARPA Lombardia – Dipartimento Milano – Monza e Brianza – U.O. Agenti Fisici e Valutazioni ambientali pervenuta in data 30 novembre 2021 prot. n°49168, della nota di ATS Città Metropolitana di Milano – UOC Salute pervenuta in data 11 gennaio 2022 prot. n°981, del parere motivato finale 22 marzo 2022, espresso dall'autorità competente, della Dichiarazione di Sintesi finale redatta in data 22 marzo 2022.

Giustizia amministrativa202203068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: variante generale al Piano di Governo del Territorio, con riduzione della potenzialità edificatoria dell’ambito AT.01 Bolgiano e previsione di una quota minima del 50% di edilizia residenziale sociale per la funzione residenziale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato, nel 2019, una proposta di Programma Integrato d’Intervento conforme al PGT allora vigente, relativa all’ambito AT.I – Ex Laboratori Sud, Bolgiano. Dopo interlocuzioni procedimentali e una determinazione negativa della Conferenza di servizi, il Comune adottava e successivamente approvava una variante generale al PGT, ridenominando l’ambito AT.01 Bolgiano, riducendone la potenzialità edificatoria e prescrivendo, per la funzione residenziale, una quota di edilizia residenziale sociale pari ad almeno il 50% della superficie lorda. La società impugnava la deliberazione di approvazione della variante e gli atti presupposti deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 38, comma 5, d.lgs. 267/2000, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 13 l.r. Lombardia 12/2005, nonché carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e incompetenza sostanziale, sostenendo che il consiglio comunale, dopo l’indizione dei comizi elettorali, avrebbe potuto adottare soltanto atti urgenti e improrogabili. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 13 l.r. Lombardia 12/2005 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifeste, lamentando l’omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento di variante. Nel corso del giudizio, il 4 novembre 2025, la società presentava una nuova proposta di piano attuativo relativa al medesimo ambito, conforme alle previsioni della variante impugnata e sostitutiva della precedente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e valorizzando l’esigenza di concentrazione e speditezza del giudizio. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova proposta di piano attuativo presentata dalla società nel novembre 2025 è stata considerata una nuova iniziativa procedimentale, incompatibile con la prosecuzione della precedente vicenda relativa alla proposta originaria e idonea ad assorbire e sostituire quest’ultima. La società, avendo aderito alle prescrizioni urbanistiche della variante impugnata e avviato un nuovo procedimento per conseguire il medesimo bene della vita, non poteva contemporaneamente mantenere in vita il giudizio volto a rimuovere quelle prescrizioni. Il giudice ha qualificato la nuova proposta, ai fini processuali, come fatto storico rivelatore dell’abbandono della precedente vicenda procedimentale, secondo il fenomeno della cosiddetta digressione dell’atto in fatto. È stata esclusa anche la permanenza di un interesse all’accertamento dell’illegittimità in funzione di una futura azione risarcitoria, poiché tale azione non era stata prospettata. Inoltre, la pretesa della ricorrente di sostenere in giudizio la permanenza dell’interesse è stata ritenuta contraria al precedente comportamento procedimentale, integrando un venire contra factum proprium e una violazione dei canoni di buona fede e correttezza processuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 5, d.lgs. 267/2000

    La ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere che, dopo l’indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale fosse limitato agli atti urgenti e improrogabili; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione della variante e alla contestata omissione dell’esame delle osservazioni; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 13 l.r. Lombardia 12/2005

    Richiamato quale disciplina del procedimento di formazione e approvazione della variante al PGT; le relative censure sono rimaste assorbite dall’improcedibilità.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    Richiamato nel procedimento amministrativo per qualificare la determinazione negativa della Conferenza di servizi come avente gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiede ragioni eccezionali per derogare, mediante rinvio, al principio di concentrazione e speditezza del giudizio; tali ragioni sono state ritenute insussistenti.

Massime di principio

  • La presentazione, da parte del ricorrente, di una nuova proposta procedimentale relativa al medesimo ambito e finalizzata al conseguimento dello stesso bene della vita, quando essa sia incompatibile con la precedente proposta e conforme all’assetto amministrativo contestato in giudizio, può determinare il superamento dell’interesse alla prosecuzione dell’azione di annullamento e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai fini della verifica dell’interesse a ricorrere, la nuova iniziativa del privato può essere considerata non per gli effetti negoziali o procedimentali propri dell’atto, ma quale fatto storico idoneo a rivelare l’abbandono della precedente vicenda e l’orientamento dell’interesse verso un nuovo procedimento.
  • Non è coerente mantenere contemporaneamente in vita una precedente proposta procedimentale e promuoverne una nuova, incompatibile con la prima e conforme alle prescrizioni amministrative contestate: tale situazione determinerebbe un inammissibile bis procedimentale imputabile allo stesso privato.
  • Il principio di buona fede e correttezza opera anche nella fase processuale; la parte non può sostenere in giudizio una tesi incompatibile con il proprio precedente comportamento procedimentale, quando quest’ultimo abbia inequivocabilmente manifestato l’abbandono o l’accettazione della situazione amministrativa contestata.
  • La sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento non è superata dalla mera prospettazione astratta di un possibile interesse risarcitorio, quando nel giudizio non sia stata proposta o concretamente prospettata un’azione risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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