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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15194/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato una condanna in primo grado per un reato in materia di stupefacenti e, in appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione applicando la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non contestava la formazione del consenso al concordato, il consenso del Procuratore generale o la difformità della pronuncia rispetto all'accordo, ma sollevava esclusivamente una doglianza sulla mancata immediata declaratoria di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione; invece, sono inammissibili le doglianze riguardanti motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se la doglianza attiene a motivi rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    norma aggravatrice richiamata in relazione al reato di stupefacenti contestato e oggetto della condanna.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono scrutinabili solo vizi inerenti alla validità del concordato in appello e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non possono essere riproposte censure relative a motivi espressamente o implicitamente rinunciati.
  • La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce motivo deducibile in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, quando la censura si traduce in una critica a questioni già devolute e definite nell'ambito dell'accordo processuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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